Inottemperanza all'ordine di demolizione dell'abuso edilizio: novità dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rimesso alla decisione dell'Adunanza Plenaria alcuni quesiti inerenti l'articolo 31 del Testo Unico Edilizia, nello specifico in merito all'inottemperanza all'ordine dei demolizione dell'abuso edilizio
Con pronuncia 3974/2023 del 19 aprile, il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria - che quindi dovrà esprimersi su un tema assai spinoso e dibattuto - questi quesiti:
- se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
- se l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380 del 2001 sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
- se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
- se la sanzione di cui all’art 31 comma 4-bis del d.P.R. 380 del 2001 possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della l. n. 164 del 2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, comma 3, risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del comune costituisca un effetto del tutto automatico.
Cosa succede quando non si demolisce un abuso edilizio?
Ricordiamo che l'articolo 31 comma 4-bis del Testo Unico Edilizia prevede che "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".
In una recente sentenza, il CGARS (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che "la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere legittimamente applicata qualora il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune in data antecedente all’entrata in vigore della norma (12 settembre 2014), atteso che l’inottemperanza all’ordine di demolizione cessa nel momento in cui l’ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile: sicché non solo la demolizione in danno, ma anche l’acquisizione in capo al Comune impedisce al destinatario dell’ordine di darvi esecuzione".
Anche in virtù di questa e di altre pronunce emesse sul tema, Palazzo Spada ha deciso di 'chiamare in causa' l'Adunanza Plenaria per sbrogliare più di una matassa.
L'ORDINANZA DI REMISSIONE INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Edilizia
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T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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