Inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: tutto sull'atto di accertamento
Se manca la notifica dell'atto di accertamento formale, non si può procedere all'acquisizione dell'abuso edilizio non demolito al patrimonio comunale. Peraltro, l'atto di accertamento deve recare tutta una serie di informazioni essenziali sul tipo di abuso
Come 'funziona' l'accertamento del comune sulla mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio? E' necessario un atto scritto, formale e con determinate caratteristiche per dare il via al procedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale?
Su questo spinoso ma ricorrente tema si è espresso di recente il Tar Sicilia, che nella sentenza 590/2023 ha parzialmente accolto il ricorso di un privato contro il verbale di accertamento di inottemperanza con cui un comune comunicava alla Soprintendenza BB.CC.AA. – Regione Sicilia – Assessorato per i Beni Culturali e dell’identità Siciliana di aver acquisito al patrimonio indisponibile del Comune l'immobile abusivo.
Verbale, atto, notificazione: attenzione alla differenza tra queste questioni burocratiche perché, di fatto, assumono valenza totale nel dirimere la questione.
Il ricorso
La parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di acquisizione stante la sospensione, in pendenza dell’istanza di regolarizzazione, dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e del conseguente decorso del tempo necessario a configurare la fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 31 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), e lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, dello stesso dpr 380/2001, in relazione alla mancata notificazione del verbale di accertamento e alla omessa indicazione dell’area di sedime dell’abuso e alla mancata effettuazione del previo frazionamento catastale con conseguente difetto di istruttoria, perplessità e indeterminatezza dell'azione amministrativa.
Insomma: secondo la 'difesa', per l'acquisizione al patrimonio comunale mancavano dei 'passaggi' che il comune non aveva perfezionato.
L'atto di accertamento comunale
Il Tar evidenzia che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previsto dall’art. 31, comma 4, del dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia, è un atto di natura dichiarativa, che perfeziona la fattispecie a formazione progressiva che sfocia nell’acquisizione al patrimonio comunale e che ha la funzione di accertare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la legittima acquisizione del bene al patrimonio del comune.
Insomma: questo atto di accertamento costituisce il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la sua trascrizione nei registri immobiliari da parte della P.A., concentrando in capo alla parte incisa, l’interesse diretto, concreto e attuale ad agire ex art. 100 c.p.c. dinnanzi al giudice amministrativo per avversare la pretesa ablatoria della P.A.
Si tratta, continua il TAR Sicilia, di un atto ricognitivo assolutamente necessario per verificare e accertare la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano – in tali ipotesi – la licenza di agire della PA tra i quali occorre richiamare:
- a) l’esatta qualificazione dell’intervento edilizio privo di titolo, giacché, in caso di interventi di ristrutturazione – nelle ipotesi di inottemperanza all’ordinanza di demolizione – non è applicabile l’art. 31, d.P.R. 380/2001;
- b) l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la spontanea esecuzione dell’ordinanza di demolizione;
- c) l’assenza o il corretto computo di atti o fatti incidenti su tale termine (es. sospensione in via amministrativa degli effetti dell’ordinanza di demolizione, sospensione degli effetti discendenti da norme speciali e generali, forza maggiore, ecc.);
- d) l’assenza di titoli abilitativi postumi tempestivamente intervenuti;
- e) le eventuali contestazioni da parte del proprietario o comproprietario incolpevole.
La notifica dell'atto
Attenzione: la previa notifica di tale atto al privato, così come prevista dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, non costituisce adempimento necessario ai fini dell’integrazione dell’efficacia ex art. 21 bis della l. n. 241/1990, giacché gli effetti si sono già automaticamente prodotti in ragione della sussistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva, ma assume valenza acceleratoria poiché volto a sollecitare la rapida reazione giurisdizionale del privato così da consentire il rapido consolidamento degli assetti proprietari tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, il mero verbale di constatazione dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, decorso il termine assegnato nell’ordinanza, non è da solo sufficiente a produrre l’effetto acquisitivo costituendone presupposto necessario, ma non sufficiente.
Se manca la notifica dell'atto di accertamento formale, non si può procedere all'acquisizione
Nel caso specifico, l’amministrazione costituitasi in giudizio (il comune) non ha comprovato la regolare notifica al ricorrente del formale atto di accertamento di inottemperanza, impugnato dal ricorrente con il presente ricorso poiché conosciuto solo attraverso la comunicazione.
Ma al fine di rendere inoppugnabile la disposta acquisizione al suo patrimonio, NON è sufficiente, così come affermato dall’amministrazione resistente, la notifica dei verbali di constatazione di inottemperanza redatti dai vigili urbani.
L'atto del comune non è completo e perciò è da annullare
Tra l'altro, a livello specifico, tutte le opere indicate nell’ordinanza di demolizione del 2012 - ad eccezione della trasformazione del pergolato in tettoia e di un’ulteriore tettoia di circa 60 mq. collocata al primo piano - costituiscono indubbiamente nuove costruzioni in quanto implicanti la trasformazione del suolo (scavi con massetto cementizio) con la creazione di manufatti (suscettibili di autonoma fruizione) separati rispetto al fabbricato principale (fabbricato di circa 20 mq. per la realizzazione di un bagno-wc con doccia, angolo barbecue e angolo cucina) sicuramente suscettibili di acquisizione, unitamente all’area di sedime, al patrimonio del Comune e in alcun modo rientranti nella disciplina di cui all’art. 5 della l.r. 37/1985.
Ma la realizzazione delle due tettoie, in quanto costituente intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dpr 380/2001 implica l’applicazione dell’art. 33 del dpr 380/2001, risultando fuorviante qualsiasi riferimento all’art. 31 dello stesso d.P.R. con l’ulteriore conseguenza, di non poco conto, dell’impossibilità di acquisizione in favore del Comune delle opere abusive non tempestivamente demolite (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 27 maggio 2022, n. 1749).
Il gravato accertamento di inottemperanza del 2018 non solo non opera la distinzione dei manufatti abusivi nei termini sopraindicati, verifica che avrebbe imposto la quantificazione e la perimetrazione, previo frazionamento, dell'area sottratta al privato (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 1 settembre 2021, n. 1943) ma procede altresì ad acquisire – senza alcuna specifica motivazione – un’area di sedime superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4418).
Ne deriva che l'intero atto va annullato.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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