Ingegneri: le informazioni per l'Esame di Stato e le date del 2019
Ecco le informazioni utili per gli esami di stato degli ingegneri
Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, i laureati devono superare un Esame di Stato attraverso il quale ottengono l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il riferimento normativo per gli esami di stato è il DPR n. 328 5 giugno 2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti" pubblicato sulla GU n.190 del 17/08/2001.
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sono indetti annualmente con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e hanno luogo in due sessioni. Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno quindi inizio in tutte le sedi con le stesse date.
Le date degli esami di stato per ingegneri del 2019
Per il 2019, per la Sezione A - Laurea quinquennale/specialistica/magistrale si prevede che la prima prova scritta avvenga il 13 giugno 2019 e per la Sezione B - Laurea triennale o diploma universitario si prevede che prima prova scritta si tenga il 20 giugno 2019.
La seconda prova scritta invece è prevista per queste date: 14 novembre 2019 per i possessori di laurea magistrale, specialistica o laurea quinquennale e 21 novembre 2019 per i possessori di laurea triennale o diploma universitario.
Chi può accedere all’esame di stato di ingegnere
Ingegnere a cui possono accedere i possessori di:
- laurea quinquennale conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99
- laurea specialistica conseguita secondo il D.M. 509/99
- laurea magistrale conseguita secondo il D.M. 270/2004
Ingegnere iunior a cui possono accedere i possessori di:
- laurea triennale conseguita secondo il D.M. 509/99 oppure secondo il D.M. 270/2004
- diploma universitario
I possessori di laurea quinquennale conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99 svolgono anch'essi le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 al pari dei possessori delle lauree conseguite secondo il D.M. 509/99 ovvero D.M. 270/2004.
Esami di Stato: modalità di presentazione della domanda
Per poter partecipare agli esami di stato i candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2019 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2019 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Attenzione, chi ha presentato domanda negli anni precedenti e non ha partecipato alle prove è tenuto a ripresentare la domanda, effettuando nuovamente tutti i pagamenti previsti.
Quanto detto sopra vale anche per coloro i quali, presentatisi all'Esame di Stato nelle sessioni precedenti, non abbiano concluso le prove o siano risultati "Non Abilitati".
Chi ha chiesto di partecipare alla prima sessione, ma risulta assente già dalla prima prova, potrà iscriversi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro la data di scadenza e facendo riferimento ai versamenti già effettuati, salvo eventuali conguagli relativi alle spese generali.
Domanda di ammissione: vale l’autocertificazione
Nella domanda, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato deve dichiarare tutti i dati richiesti, tra i quali il possesso del titolo accademico necessario per l’ammissione, ovvero dichiarare la previsione di conseguimento del titolo entro e non oltre la data fissata per ciascuna sessione all’art. 1 del bando.
Dopo avere confermato esplicitamente la domanda, il candidato deve provvedere al pagamento della tassa erariale e del contributo di ammissione previsti ed all’inserimento degli allegati richiesti.
Il candidato deve allegare obbligatoriamente, mediante caricamento sulla procedura informatizzata nella sezione “gestione titoli e documenti per la valutazione”:
- la scansione del documento d’identità valido
- la ricevuta del versamento della tassa erariale di ammissione all’esame di Stato di € 49,58 (fissata dall’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) da effettuarsi su bollettino di c/c postale 1016, intestato a Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche - Causale tassa ammissione esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior. Il candidato deve effettuare il versamento prima di iniziare la compilazione della domanda;
- la scansione del permesso di soggiorno (candidati extra-UE).
Il candidato deve inoltre provvedere entro il giorno successivo alla compilazione della domanda al pagamento del contributo richiesto.
Coloro che presentino domanda per la prima sessione e risultino assenti alla prima prova scritta possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2019 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
L’accettazione di eventuali domande presentate oltre i termini sarà subordinata all’accoglienza delle stesse da parte del Rettore il quale esprimerà il suo insindacabile giudizio in merito ai gravi motivi addotti a giustificazione del ritardo. In caso di accoglimento il candidato dovrà effettuare il pagamento della mora prevista.
Le prove dell’esame di stato per Ingegneri
L’esame di Stato per ingegneri è articolato nelle seguenti prove:
- Prima prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
- Seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- Prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- Prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
Rilascio certificati / Diploma di abilitazione alla Professione di Ingegnere
Al termine per il rilascio del certificato di abilitazione l'abilitato deve presentare alla Segreteria Studenti la seguente documentazione:
- Modulo richiesta diploma di abilitazione in bollo;
- Attestazione dell'avvenuto versamento della tassa a favore della Regione sede dell'Università ove è stato conseguito il titolo valido per l'ammissione agli Esami di Stato;
- Attestazione dell'avvenuto versamento contributo costo Diploma di Abilitazione;
- Modulo richiesta certificati (leggi normativa riguardante il rilascio dei Certificati ).
Il diploma originale di abilitazione è rilasciato dal Ministero dell'Università e della ricerca (dopo alcuni anni dal conseguimento dell'abilitazione). Dopo la consegna dei modelli originali dei diplomi da parte del MIUR all'Università e dopo la loro compilazione, la Segreteria Studenti potrà rilasciare i suddetti diplomi.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero è un tema disciplinato dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
L'argomento è trattato da un altro articolo: "Il riconoscimento del titolo di Ingegnere per gli stranieri che operano in Italia"