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Ingegneri e architetti tra Inarcassa e gestione separata INPS: la Cassazione si rivolge alla Consulta

La Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del DL 98/2011 (legge 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi a Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e pertanto tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

L'iscrizione dei professionisti tecnici all'Inarcassa e alla gestione separata INPS tiene ancora banco con l'ennesima puntata della serie: stavolta è la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ad 'appellarsi' alla Consulta, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 18, comma 12, del DL 98 del 2011, convertito dalla legge 111/2011.

Il problema del pagamento selle sanzioni civili per la non iscrizione alla gestione separata INPS

Nello specifico, la Cassazione mette in dubbio la parte della norma sopracitata che non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi a Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21 legge 6/1981, e che siano pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Il caso

Tutto nasce dal caso di un ingegnere iscritto all'Albo, con lavoro autonomo e svolgimento di attività professionali, iscritto alla gestione previdenziale di riferimento e che versa il contributo integrativo a INARCASSA, ma non quello soggettivo, in quanto la Cassa degli architetti e degli ingegneri permette di iscriversi solo ai professionisti 'puri', e non a quelli che hanno annche un lavoro dipendente.

La Corte d'appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligo dell'ingegnere di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e, nel rigettare l’eccezione di prescrizione dei contributi dovuti, relativi all’anno 2009 (e quindi relativi ad un periodo anteriore alla norma interpretativa), ha dichiarato dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.

L'ingegnere si è quindi rivolto alla Cassazione, argomentando che la Corte di merito ha sbagliato ritenendo che egli dovesse iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, nonostante che per tale attività fosse tenuto a versare all’INARCASSA il contributo integrativo.

Le regole

La Corte suprema ricorda il consolidato orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica

Come funziona per gli avvocati?

La Cassazione prosegue ricordando che con riguardo alla categoria professionale degli avvocati, assoggettata in parte qua ad un regime previdenziale analogo a quello previsto per la categoria degli architetti e ingegneri, la Corte costituzionale, con la sentenza 104/2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, DL 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost.,
dell’art. 18, comma 12, DL 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

Il rimando alla Consulta

Considerando, infine, che il carattere estremamente circoscritto della norma dell’art. 18, comma 12, DL 98/2011, per come risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, ne renderebbe di per sé inconfigurabile un’applicazione analogica, vietando l’art. 14 prel. c.c. di applicare le norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati, la Corte suprema dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, DL 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede che anche gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, legge 6/1981, e che siano pertanto tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.


L'ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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