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Ingegneri e Architetti: nessuna sanzione per la non iscrizione alla gestione separata INPS prima del 2011

Per ingegneri e architetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, è stato riconosciuto l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'obbligo (cioè prima del 2011).

Novità importanti sulla questione dell'obbligo da parte degli ingegneri e degli architetti di iscriversi alla Gestione separata dell'INPS se, oltre alla libera professione, esercitano altra attività o sono lavoratori subordinati, ruoli che comportano la necesssità di un'ulteriore previdenza obbligatoria a parte quella di Inarcassa.

 

L'esonero dalle sanzioni per la mancata iscrizione prima del 2011

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2024, ha dichiarato infatti fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Questa disposizione riguarda gli ingegneri e gli architetti non iscritti all'Inarcassa, ma obbligati all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, esonerandoli dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione antecedente all'entrata in vigore della legge.

La Corte ha confermato la legittimità costituzionale del sistema previdenziale per gli ingegneri e gli architetti, ribadendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato la necessità di tutelare l'affidamento dei professionisti basato sui precedenti orientamenti giurisprudenziali, richiedendo una specifica protezione legale per adeguare la nuova interpretazione autentica alla ragionevolezza e al principio di uguaglianza.

 

L'incostituzionalità dell'art.18 comm 12 del DL 98/2011

La Consulta ha nel dettaglio affermato l'incostituzionalità dell'art.18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 111/201, "nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore".


LA SENTENZA 55/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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