Data Pubblicazione:

Ingegneri. Cosa succede se non si paga la quota annuale di iscrizione all’Ordine?

Ordine e Morosi

informazioni1.jpgUno degli "hobby" più comuni tra gli iscritti è quello di non pagare la quota d'iscrizione.

Se fino a qualche anno fa l'introito derivante dall' 1,5% dell'approvazione delle parcelle, rappresentava la "virtuale deroga" per un possibile ritardo del pagamento della quota d'iscrizione, oggi non è più possibile.

La stessa, ora più che mai rappresenta l'unica fonte di sussistenza di un Ordine Professionale.

L'O.I.M. versa ingenti somme al Nazionale e al Regionale ed ha accumulato notevoli morosità.

Attualmente la situazione debitoria è alquanto "importante". Si è sempre rimandato il problema, nella speranza che l'iscritto autonomamente e per un atto dovuto, versasse annualmente la cifra stabilita.

Questo non è avvenuto!!!

Il CNI non farà ulteriori deroghe.

Ci ricorda che l'Ordine territoriale è di fatto l'esattore di quello Nazionale. Per chi non paga è prevista una sanzione disciplinare.

A breve la situazione debitoria e dei mancati introiti verrà portata in Consiglio dell'O.I.M.

Lo stesso si dovrà conformare ai dettami di Legge, trasmettendo l'elenco dei morosi al Consiglio di Disciplina per i dovuti provvedimenti.

A breve verrà inoltrata a tutti i "debitori" una lettera di diffida, chiedendo loro il pagamento di quanto non versato.

Tutto ciò nel pieno rispetto per chi ha sempre onorato le regole di appartenenza al proprio Ordine e per chi come l'attuale Presidente e tutti i Consiglieri, stanno dando un chiaro e tangibile esempio, rinunziando a rimborsi spese spettanti a seguito dei continui trasferimenti all'interno della Provincia per portare avanti le iniziative dell'intera categoria.

Sono state "tagliate" tantissime spese.

Siamo i primi in Italia a "gestire le uscite" grazie a una forma innovativa basata su contributi di sponsor esterni.

Siamo riusciti a mantenere invariata la "piccola quota" annuale di € 120,00 per tutti, con una riduzione a € 100,00 per i giovani iscritti.

Si cercherà grazie ad un Ordine Imprenditore nel tempo di ridurre l'importo dovuto.

Occorre però che tutti i colleghi diano un segnale tangibile e di sostegno verso il "loro Ordine" pagando le spettanze richieste.

Per chi non lo farà, verrà portato in Consiglio di Disciplina e verranno presi i dovuti provvedimenti !!!

In ultimo, si riporta un articolo di Ingenio Nazionale e scritto dal collega Roberto Rinaldi che chiarisce e specifica alcuni aspetti che riguardano anche la situazione in cui si trovano tanti Ingegneri di Messina.

Qualche chiarimento prima di trovarsi in una situazione in cui viene coinvolto il Consiglio di Disciplina

Quello che qui si vuol trattare è la problematica del mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Ordine, perchè si è constatato che spesso non viene percepito in modo corretto, anche in relazione ai cambiamenti intervenuti di recente nella regolamentazione ordinistica.

Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di un interesse pubblico che è l’espletamento della professione di Ingegnere (Architetto, Geologo oppure come Collegi Geometri, Periti etc. ). Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.
Si rileva, per sgomberare il campo da commenti, che in Italia non è il solo caso, ma, ad esempio, anche in tempi molto recenti, le entrate per il funzionamento dell’IVASS (Istituto di vigilanza delle assicurazioni) sono contributi posti a carico dei soggetti vigilati.

Fatta questa premessa, la quota da versare viene vista, da molti iscritti, come un contributo annuale di iscrizione a una semplice associazione; per cui se non si versa quanto dovuto automaticamente non si è più soci.

Purtroppo non è così, perché trattandosi di professione riservata (solo gli iscritti possono esercitarla) è soggetta a una Legislazione particolare: chi non versa la quota annua non viene automaticamente cancellato, ma sottoposto a procedimento disciplinare che porta alla sospensione a tempo indeterminato e che cessa solo con il pagamento di quanto dovuto.

Vale la pena sottolineare che il malcapitato oltre a sobbarcarsi gli oneri del procedimento (diritti di segreteria, più quelli per la convocazione con ufficiale giudiziario) dovrà anche pagare tutte le annualità che, magari, sono nel frattempo trascorse e durante le quali è rimasto forzatamente iscritto. In queste ultime annualità non potrà comunque esercitare la professione, trasferirsi ad altro Ordine provinciale e, qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso anche sotto questo punto di vista. 
Come accennavo prima le cose sono anche cambiate rispetto a qualche anno fa. Se qualcuno vuole o ha la pazienza di seguirmi lo spiegherò.
Prima del DPR 137/2012 l’esercizio della disciplina veniva svolto direttamente dall’Ordine. Pertanto se qualcuno non versava la quota, dopo richiami scritti, veniva chiamato dal Consiglio e magari rappresentava, sempre per esemplificare, che aveva difficoltà a pagare la quota; in quella sede il Consiglio poteva accordargli una rateazione e la questione si chiudeva bonariamente senza conseguenze disciplinari.

Con l’introduzione dei Consigli di Disciplina, dopo i richiami scritti accennati, l’Ordine è costretto a passare la pratica al nuovo organismo; a questo punto la questione diventa un procedimento disciplinare vero e proprio, in quanto l’istruttoria preliminare (che serve per accertare la presunta mancanza) si chiude in modo puramente formale. Sembrerebbe la stessa cosa, ma non è così, perché il Collegio di Disciplina giudicante non ha discrezionalità amministrativa (cioè non può concedere rateazioni o rimettere la quota), potendo valutare e decidere solo sulla base delle violazioni al Codice Deontologico o alla Legislazione pertinente ai rapporti con l’Ordine. Pertanto, o l’incolpato viene sospeso, o paga. In quest’ultimo caso la questione si chiude solo con un “non luogo a procedere”.

In entrambi i casi la decisione è, sotto il profilo di Giustizia, giurisdizionale e quindi soggetta a possibile ricorso agli altri gradi (CNI e Cassazione a Sezioni riunite) e a comunicazione alla Procura della Repubblica. Vale la pena sottolineare che costituisce quindi precedente, per cui se l’anno dopo il collega non pagherà ancora si troverà a dover rispondere anche per altre mancanze e quindi, pur regolarizzando, a dover magari subire una sanzione disciplinare.

In conclusione qualsiasi sia il motivo per cui non si riesce o non si vuole pagare la quota annuale, conviene prendere per tempo le opportune azioni con l’Ordine, in modo da evitare il coinvolgimento del Consiglio di Disciplina. Ricordo che gli Ordini in genere vengono incontro agli iscritti con la possibilità di rateazioni o deliberando degli sconti per giovani e anziani.

 Roberto Rinaldi - Studio associato Rinaldi & Benin, Venezia