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Ingegnere: Titolo accademico e titolo professionale, le indicazioni del CNI

Grazie all'amico Roberto RInaldi abbiamo alcune circolari in cui in CNI ha trattato il tema su cui INGENIO sta facendo da alcuni giorni un costante approfondimento, quello dell'uso corretto del titolo di Ingegnere.

Le circolari sono un po' datate, ma aiutano a comprendere al meglio quali siano le interpretazioni normative e quindi cosa sia richiesto per poter svolgere la professione, quali siano le differnze tra titolo professionale e titolo accademico, e tra la figura di Ingegnere e Ingegnere Junior.

Ricordo che Roberto Rinaldi ha di recente pubblicato un articolo anche sulle conseguenze legali dell'uso incorretto del titolo e dell'esercizio abusivo della professione.

Riportiamo quindi qui le tre circolari con i testi integrali

La CIRCOLARE n. 383 del 26/01/2011

Rif. DV10478  - Riferimento PROT. CNI N. 367

TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE – INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL TIMBRO – CONTINUE RICHIESTE DI CHIARIMENTO – INDICAZIONI CIRCA LA DISTINZIONE E LA CORRETTA DIZIONE CON CUI CHIAMARE GLI ISCRITTI ALLE SEZIONI A E B DELL’ALBO – RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA 

"Continuano a giungere numerose richieste da parte degli Ordini provinciali di chiarimento su due profili in passato già analizzati dal Consiglio Nazionale con pareri e circolari : l’esatto titolo professionale spettante agli iscritti alle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri e le indicazioni che è possibile/doveroso riportare sul timbro professionale.

Spesso, poi, le richieste di parere mostrano di confondere titolo accademico e titolo professionale, mentre una corretta distinzione tra titolo accademico (laurea o laurea magistrale) e titolo professionale è presupposto indispensabile per orientarsi correttamente sulle istanze provenienti dagli iscritti e per ribattere a talune inconferenti ed errate lamentele degli stessi.

 

Anche se sull’argomento del titolo accademico il Consiglio Nazionale si era già espresso con la circolare CNI 31/07/2006 n.16 (che qui si conferma in toto), rinvenibile sul sito Internet dell’Ente, si ritiene opportuno, pertanto, al fine di soddisfare le richieste degli Ordini, operare un riepilogo aggiornato della disciplina che sia di guida nello sciogliere ogni dubbio al riguardo, ad evitare – come ancora accade – equivoci e fraintendimenti.

 

TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE

 

La disciplina del titolo accademico spettante ai neolaureati è contenuta nel DM 22/10/2004 n.270 (“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”).

 

Secondo l’art.3, comma 1, del DM cit. (“Titoli e corsi di studio”) le Università rilasciano i seguenti titoli : LAUREA (L) e LAUREA MAGISTRALE (LM).

 

In base al secondo comma dell’art.8 del decreto (“Durata dei corsi di studio”) “la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea”.

 

Secondo l’art.13, comma 7, del DM cit. “A coloro che hanno conseguito…la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509”. 

 

Ne deriva che il soggetto che consegue la laurea triennale secondo il nuovo ordinamento ottiene il titolo accademico di dottore, mentre i possessori della laurea specialistica o magistrale e della laurea secondo il vecchio ordinamento hanno il titolo accademico di dottori magistrali.

 

Occorre inoltre avvisare che in base alla recentissima riforma universitaria (Legge 30 dicembre 2010 n.240 : “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”),“i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982 n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990 n.341, purché della medesima durata” sono equipollenti alla laurea di primo livello e ai relativi diplomati “compete la qualifica accademica di dottore, prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004 n.270” (art.17 L. n.240/2010 cit). 

 

Fermo restando – come già riportato nella circolare CNI n. 16/2006 citata – il suggerimento di evitare, per quanto possibile, abbreviazioni o sigle nell’utilizzo del titolo posseduto, per non creare possibili equivoci e confusione, la corretta dicitura con cui chiamare il laureato triennale in Ingegneria, abilitato ma non iscritto all’albo, è, pertanto, “Dottore in Ingegneria civile (o per l’ambiente ed il territorio, biomedica, ecc.)”.

 

Allo stesso modo, la corretta dizione con cui chiamare il laureato quinquennale, in possesso di laurea magistrale o specialistica ma non iscritto all’albo, è “Dottore magistrale in Ingegneria civile (o per l’ambiente e il territorio, biomedica, chimica, ecc.). 

 

Ogni altra denominazione è, per i meri laureati od abilitati, preclusa.

 

Non essendo iscritti all’albo essi non possono, infatti, fregiarsi del titolo (professionale) di Ingegnere.

 

Al contrario, il titolo professionale che si acquisisce con l’iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell’albo è quello riportato e indicato – rispettivamente – nell’art.45, comma 2, del DPR 5 giugno 2001 n.328 oppure nell’art.45, comma 3, del medesimo DPR.

 

Così gli iscritti alla sezione A, settori a), b), c), saranno chiamati, rispettivamente, : Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione ; mentre quelli appartenenti alla sezione B, settori a), b) e c), si chiameranno – rispettivamente - : “Ingegnere civile e ambientale iunior”, “Ingegnere industriale iunior”, “Ingegnere dell’informazione iunior”.

 

Questo e solo questo è il titolo professionale utilizzabile per chiamare gli iscritti alla sezione A o B dell’albo, perché così dispone la legge.

 

Tale dizione non può, ovviamente, essere modificata o corretta dall’interessato a proprio piacimento. 

 

Deve quindi essere ribadito a tutti gli interessati che né la laurea né la mera abilitazione permettono di vantare il titolo professionale di Ingegnere, in quanto il titolo professionale di Ingegnere (o di Ingegnere iunior per gli iscritti alla sezione B dell’albo) si consegue unicamente con l’iscrizione all’albo professionale.

 

Senza iscrizione all’albo vi sarà possesso del titolo accademico, ma giammai possesso del titolo professionale di Ingegnere (o Ingegnere iunior).

 

Così, ad esempio, non è corretto chiamare la persona laureata e abilitata (ma non iscritta) “Dott. in Ingegneria Iunior..”, perché, come detto, il titolo professionale di Ingegnere iunior spetta soltanto agli iscritti all’albo (in questo caso nella sezione B), ai sensi e per gli effetti del DPR 328/2001.

 

Allo stesso modo (visto che molti continuano a sbagliare) occorre segnalare a tutti i soggetti interessati che in base alla legge la corretta dicitura della parola IUNIOR è, appunto, “iunior”, con la i e non con la j (v., ad es., l’art.45 DPR 328).

 

Trattandosi di un errore in cui continuano ad incorrere vari Consigli degli Ordini, viene qui segnalato in modo da correggere e modificare ogni eventuale documento contenente la dizione sbagliata.

 

Riepilogando :

 

I) coloro che non sono iscritti all’albo professionale possono vantare soltanto (avendone i requisiti) il titolo accademico di dottore (laurea triennale o vecchio diploma universitario) / dottore magistrale (laurea specialistica o magistrale e laurea ante DM. n.509/1999) in Ingegneria ;

 

II) coloro che, oltre ad avere conseguito titolo accademico e relativa abilitazione, si iscrivono all’albo, possono fregiarsi del titolo professionale riportato, rispettivamente, nell’art.45, secondo comma, del DPR 328/2001 per gli Ingegneri e nell’art.45, terzo comma, DPR 328/2001 per gli Ingegneri iuniores, ovvero

 

per la sezione A :

 

a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di Ingegnere civile e ambientale

b) Agli iscritti nel settore industriale spetta il titolo professionale di Ingegnere industriale

c) Agli iscritti nel settore dell’informazione spetta il titolo professionale di Ingegnere dell’informazione

 

per la sezione B :

 

a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di Ingegnere civile e ambientale iunior

b) Agli iscritti al settore industriale spetta il titolo professionale di Ingegnere industriale iunior

c) Agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo professionale di Ingegnere dell’informazione iunior 

 

III) ne deriva che la dizione/abbreviazione “Dott. Ing.” (o “Dott. Ing. Iunior”), tante volte utilizzata nella prassi, è un ibrido, nel senso che il termine Dott. è – come visto – riferito al titolo accademico, mentre Ing. fa riferimento al titolo professionale di Ingegnere, utilizzabile soltanto – come tante volte qui ripetuto - da chi è iscritto all’albo degli Ingegneri.

 

Detto in altre parole, Dott. sta per dottore in Ingegneria, titolo accademico del laureato (mentre il laureato con laurea specialistica andrebbe qualificato “Dott. magistrale in Ingegneria…”), invece Ing. sta per Ingegnere, titolo professionale dell’iscritto alla sezione A dell’albo (l’iscritto alla sezione B dell’albo va invece chiamato, seguendo questo schema, “Dott. Ing. iunior”).

 

E’ evidente che con l’introduzione del nuovo ordinamento degli esami di Stato, per cui il laureato tout court è il laureato triennale, si rischia di fare confusione con la precedente dizione (affermatasi quando esisteva un unico percorso accademico per la laurea in Ingegneria), in cui con l’espressione “Dott.Ing.” si faceva riferimento al laureato quinquennale.

 

Oggi, come detto (art. 13, comma 7, DM 270/2004), Dott. è la qualifica accademica spettante a chi consegue la (nuova) Laurea, per cui – più correttamente – i nuovi laureati quinquennali (e i vecchi laureati antecedentemente alla riforma) vanno chiamati – come titolo accademico – Dottori magistrali (abbreviato, Dott. magistrale).

 

IL TIMBRO PROFESSIONALE

 

Altra questione oggetto spesso di richieste di parere al CNI è quella relativa alla forma e ai contenuti del timbro professionale, con riguardo alla sezione A e alla sezione B dell’albo. 

 

Occorre qui in primo luogo ribadire a chiare lettere che – a differenza di altri ordinamenti - la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo quindi – non essendo né previsto né regolato dalla legge – non è obbligatorio per il professionista.

 

(Questione diversa sarebbe se l’Ordine provinciale, nell’ambito della propria autonoma valutazione, a fini di tutela della professione, ne avesse imposto l’utilizzo ai propri iscritti tramite apposita, esplicita e motivata norma deontologica).

 

Vero è che si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare i nuovi iscritti di tesserino e timbro, per la propria attività professionale.

 

Nessun problema quindi ad utilizzare – a fini informativi/ identificativi – un timbro rilasciato dall’Ordine nei rapporti con i terzi e la clientela, purché i dati e le informazioni ivi riportate siano corrette, veritiere e chiare, ovvero non equivoche.

 

Non essendo previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti, peraltro, – nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l’esterno – è rimessa all’autonoma valutazione del Consiglio dell’Ordine provinciale (v. anche la circolare CNI 28/10/2002 n.237).

 

Qui si può solo rilevare che rientra nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine decidere se differenziare o meno, nella forma, i timbri per la sezione A e per la sezione B, così come stabilire se inserirvi soltanto il titolo professionale (es. : “Ingegnere civile e ambientale”, “Ingegnere civile e ambientale iunior”, ecc.) oppure anche il titolo accademico.

 

Come più volte ripetuto, se si decide di inserire anche il titolo accademico, però, occorre fare particolare attenzione a non inserire una dizione impropria o sbagliata (v. sopra).

 

L’importante, in ogni caso, è che vi sia una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i. 

 

Quanto qui affermato per il timbro vale anche per il tesserino, la carta intestata e ogni altro documento avente rilevanza esterna in cui è riportato il titolo posseduto dal professionista.

 

Come scritto nella citata circolare CNI n.16/2006, pertanto, è consigliabile evitare l’utilizzo – nei rapporti con i terzi - di sigle, abbreviazioni od omissioni che potrebbero dar luogo a fraintendimenti e confusione sul reale titolo professionale posseduto.

 

Così, ad esempio, non appare corretto e risulta poco chiaro ed equivoco utilizzare l’abbreviazione “Ing. Ir.” per identificare gli Ingegneri iuniores : ad evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni (che leggendo tale sigla potrebbero essere indotti a credere di trovarsi di fronte un Ingegnere quinquennale) è bene che l’Ingegnere iunior si firmi e si qualifichi sempre (senza originali abbreviazioni), appunto, “Ingegnere iunior”. 

 

Infatti, a parere del Consiglio Nazionale, pare necessario fare esatta e completa menzione del titolo professionale (anche attraverso il timbro) nei rapporti ufficiali e professionali, mentre non sembra si creino particolari problemi se – nei rapporti informali – gli iscritti nella sezione A vengono chiamati, per brevità, Ingegneri e gli iscritti alla sezione B, Ingegneri iuniores, senza specificare il relativo settore.

 

Allo stesso tempo occorre adottare lo stesso carattere per indicare il titolo professionale, di modo che tutta la qualifica spettante abbia la medesima evidenza, sia per quanto riguarda la sezione, sia per quanto concerne il settore/i settori di iscrizione (es. : Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior, e NON Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior). 

 

L’importante, in ogni caso, è che un iscritto alla sezione B dell’albo non si qualifichi all’esterno (ad es., nella carta intestata) come Ingegnere, omettendo la parola iunior, perché in tal caso commetterebbe una scorrettezza e un abuso di titolo professionale. 

 

Non appare la stessa cosa, infatti, tralasciare di menzionare l’attributo “iunior” - che identifica gli iscritti alla sezione B dell’albo - e trascurare invece di menzionare il particolare settore di iscrizione, all’interno della sezione di spettanza.

 

Come detto, comunque, ogni errore ed ogni conseguenza pregiudizievole possono essere evitati se l’iscritto – sia se appartenente alla sezione A, sia se appartenente alla sezione B dell’albo – si abitua ad utilizzare sempre ed, in particolare, nei rapporti ufficiali e professionali, il proprio titolo professionale completo e per esteso.

 

***

 

Confidando di aver fornito i chiarimenti necessari per una adeguata comprensione della rilevante tematica e per permettere agli Ordini di orientarsi correttamente sulle istanze e sulle richieste di parere provenienti dagli iscritti, nell’auspicare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, si inviano distinti saluti.

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 bancadati@cni-online.it 

 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma -

23/01/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE 

Fonte CNI

Tipo Documento CIRCOLARE

Numero 98 

Data 23/01/2001 

Riferimento Protocollo CNI n. 101 del 23/01/2001 

Note

Allegati

Titolo TECNICI DIPLOMATI - UTILIZZO DI TITOLO DI INGEGNERE - USURPAZIONE DI TITOLO - CONSEGUENZE 

Testo Si richiede al Consiglio Nazionale di esprimere parere circa la legittimità dell'utilizzo, da parte di un perito industriale, nei propri elaborati, della sigla "Ing.".

 

A sostegno e giustificazione della adozione di tale abbreviazione, il perito adduce la iscrizione presso la Chambre des Ingenieurs Conseils de France come Ingegnere, mentre sostiene che il titolo di "Ing." costituisce "traduzione italiana (tribunale di Milano) dell'abbreviazione francese di Ingenieurs Conseils".

 

In primo luogo è bene osservare che le iniziative avverso l'indebito utilizzo del titolo di Ingegnere hanno sempre fatto leva sullo strumento della sanzione penale, attraverso gli artt. 348 (abusivo esercizio di una professione) e 498 (usurpazione di titoli o di ........... ) del codice penale.

 

Di solito, quindi, i soggetti interessati propongono apposita denuncia alla competente Procura della Repubblica, mentre spetterà poi alla Autorità giudiziaria accertare la legittimità o meno dell'utilizzo del titolo in questione e quindi la eventuale sussistenza di violazioni di legge.

 

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri, in qualità di enti esponenziali della categoria professionale, sono tenuti, per legge (art. 5, nø 4), legge 24.6.1923 nø 1395, art 37 del R.D. 23.10.1925 nø 2537), a vigilare sulla tutela dell'esercizio della professione e a curare e promuovere le ragioni degli ingegneri.

 

Proprio l'art. 37 del R.D. 23.10.1925 nø 2537 individua - tra le funzioni del Consiglio dell'Ordine - quella di curare "che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria" (nø 3).

 

Per quanto riguarda il caso in esame, fermo restando che non è compito del Consiglio Nazionale entrare nel merito della vicenda, è possibile avanzare comunque due precisazioni, che appaiono opportune.

 

In primo luogo sembra possa senza smentita affermarsi che l'uso della parola "Ing." in documenti scritti possa facilmente ingenerare in terzi la (falsa) convinzione che chi si serva di tale termine goda del titolo di Ingegnere (nell'eccezione italiana del termine) e quindi possa dar luogo a equivoci e a indebita affermazione e pubblicazione di qualifiche in realtà insussistenti.

 

In secondo luogo non sembra che il possesso del titolo iscritto alla Chambre del Ingenieurs Conseils in Francia possa costituire valido fondamento per qualificarsi "Ing." in Italia, abbreviazione - si badi bene - mai rintracciabile nei documenti francesi prodotti dal perito, senza contare che la traduzione allegata è dovuta all'opera di una traduttrice iscritta all'Albo dei traduttori del Tribunale di Milano, che è cosa ben diversa dalla provenienza dello scritto del Tribunale di Milano, come le parole del perito sembrano lasciar intendere.

 

A parere di questo Consiglio Nazionale, allora non appare in generale corretto servirsi della espressione "Ing." nell'ambito della propria attività professionale in Italia, qualora non si sia in possesso della Laurea in Ingegneria e relativo esame di Stato.

 

L'Ordine provinciale di Pavia può quindi, qualora ritenga, in base a propria valutazione, che ne ricorrano i presupposti, legittimamente diffidare il perito in questione dal perseverare nell'utilizzo, in propri iscritti ed elaborati, del titolo di "Ing.", avvisando che - in caso di mancata cessazione dell'uso indebito - si procederà a inoltrare formale denuncia all'Autorità giudiziaria.

 

Confidando di aver fornito l'apporto richiesto, si inviano cordiali saluti

 

 

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 bancadati@cni-online.it 

 

Rif. DV11590 

Documento 10/10/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE 

Fonte CNI

Tipo Documento CIRCOLARE

Numero 434 

Data 10/10/2014 

Riferimento PROT. CNI N. 5762

Note

Allegati SZ11591 

Titolo ORDINANZA TRIBUNALE DI AVELLINO N.395 DEL 19 FEBBRAIO 2014 – INGEGNERE IUNIOR – TITOLO PROFESSIONALE E TIMBRO – RICHIESTA DI OMETTERE L’AGGETTIVO “IUNIOR” - RIGETTO – CIRCOLARE CNI N.383/2011 – INTERPRETAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA - CONSIDERAZIONI 

Testo Con la presente si trasmette in allegato l’ordinanza del Tribunale di Avellino n.395 del 19 febbraio 2014, che ha fissato un punto fermo in tema di titolo professionale spettante agli iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri e relativo timbro professionale rilasciato dall’Ordine provinciale.

 

A parere del Consiglio Nazionale si tratta di principi già ricavabili dalla normativa (v. la fondamentale circolare CNI 26/01/2011 n.383, “Titolo accademico e titolo professionale – informazioni da riportare sul timbro – continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell’albo – riepilogo della disciplina”), ma è senz’altro utile un pronunciamento che ribadisca e chiarisca determinati aspetti del DPR 328/2001, a beneficio di coloro che ancora avessero dei dubbi.

 

***

 

E’ accaduto che un iscritto alla sezione B dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino si era rivolto in via d’urgenza al giudice ordinario, contestando che – in sede di iscrizione all’Ordine – gli era stato consegnato un timbro recante la dizione “Ingegnere iunior” e chiedendo di essere autorizzato, nell’ordine, all’utilizzo del timbro con il titolo abbreviato “Ing.”, “senza alcuna altra specificazione, seguito da nome, cognome e numero di iscrizione del settore di appartenenza” ; all’uso del titolo professionale di “Ingegnere”, preceduto da titolo di “Dottore” ; nonché che venisse ordinato all’Ordine degli Ingegneri “l’iscrizione del nominativo secondo l’ordine cronologico della sezione A” e “di disporre l’uso per l’istante del titolo di ‘Ingegnere’, preceduto dal titolo di ‘dottore’ ”.

 

Avverso tale ricorso d’urgenza ex art.700 cpc si sono costituti il Consiglio dell’Ordine territoriale ed il CNI ad opponendum, sostenendo la infondatezza della domanda.

 

Con una prima ordinanza in data 18/03/2013 il giudice ha rigettato il ricorso cautelare, “per assenza del presupposto del periculum in mora richiesto dalla norma per accedere alla tutela cautelare, nonché per assenza di fumus boni juris”.

 

A seguito di apposito reclamo al Collegio proposto dall’iscritto ex art.669-terdecies cpc contro tale provvedimento giudiziale, si è giunti all’ordinanza oggetto della presente circolare.

 

Secondo l’ordinanza n.395/2014 del Tribunale di Avellino, “il reclamo è infondato e deve essere quindi rigettato”.

 

***

 

In primo luogo il Tribunale non ravvisa i presupposti di legge per l’adozione dei richiesti provvedimenti di urgenza (il rito ex art.700 cpc è un rito sommario e cautelare, distinto dal rito ordinario).

 

Viene disconosciuto quindi che dalla situazione lamentata derivi per forza un pregiudizio economico, correlato “ad una non meglio specificata mancata acquisizione di clientela… che potrebbe preferire un professionista privo dell’appellativo ‘iunior’, perché ritenuto di maggiore esperienza, a discapito del ricorrente” (il giudice, anzi, sottolinea come, in ipotesi, “ben potrebbe la clientela scegliere un giovane professionista dotato di genuino entusiasmo, sebbene con minore esperienza”).

 

“Peraltro” – prosegue il Collegio – “non si comprende, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, quale influenza possa avere l’uso del timbro sulla mancata acquisizione della clientela, atteso che, come è noto, il timbro è utilizzato dal professionista in un momento cronologicamente successivo al conferimento dell’incarico”.

 

Oltre a non indicare quali specifiche lesioni derivino dall’utilizzo del timbro come ideato dall’Ordine territoriale, e fermo restando il carattere sommario e non di merito del rito, il ricorso dell’iscritto – secondo il Tribunale – nemmeno è fondato, perché “non ritiene il Tribunale sussistente la denunciata illegittimità della condotta dell’Ordine” degli Ingegneri. 

 

Per giungere a questa conclusione il giudice campano procede ad una accurata analisi della disciplina regolamentare dell’albo degli Ingegneri, contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328.

 

La problematica concerne, infatti, la riforma dell’accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il DPR n.328 del 2001, che ha provveduto ad adeguare al nuovo ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale, “stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio”. 

 

Viene quindi richiamato il testo dell’art.45 DPR 328/2001, rubricato “Sezioni e titoli professionali”, attraverso cui sono state introdotte alcune importanti innovazioni nell’ordinamento.

 

La novità più importante è la previsione di “due distinte figure professionali : ingegnere ed ingegnere iunior” (conforme : Consiglio di Stato, IV Sez., 12 marzo 2009 n.1473).

 

Cui è seguita, coerentemente, l’articolazione dell’albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli Ingegneri e gli Ingegneri iuniores.

 

Interessante è anche la motivazione individuata alla base della istituzione dei diversi settori all’interno di ogni sezione dell’albo : ciò è avvenuto “in relazione alla esigenza di suddividere l’ambito dell’attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo tecnologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni”.

 

C’è poi stata una suddivisione delle attività professionali attribuite agli Ingegneri, “individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B”.

 

Mentre l’intento del Governo è stato quello di individuare “a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono stato oggetto di contenzioso”.

 

Come si vede, si tratta di affermazioni di sicuro rilievo, che contribuiscono a precisare finalità, obiettivi e contenuti della nuova disciplina.

 

In questa cornice, anche la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato contenuta nel DPR 328 è avvenuta, secondo il Collegio, “in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore”.

 

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che l’attività posta in essere dal Consiglio dell’Ordine territoriale – oggetto di contestazione – è consistita semplicemente e puramente nel dare attuazione al regolamento che ha introdotto le due distinte figure professionali di Ingegnere e Ingegnere iunior.

 

In altre parole : l’Ordine di Avellino (e con lui tutti gli altri Ordini degli Ingegneri d’Italia che si sono comportati analogamente) non ha fatto altro che rispettare la legge. 

 

***

 

L’ordinanza del Tribunale di Avellino presenta profili di interesse anche perché contiene un riconoscimento della validità e della correttezza dell’opera di chiarificazione e interpretazione compiuta dal Consiglio Nazionale nelle sue circolari sull’argomento.

 

Il provvedimento in esame afferma, infatti, che – allorché tratta di titolo e timbro professionale – “la circolare n.383 del 26/01/2011 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri” (quella citata all’inizio della presente circolare) “appare contenere una interpretazione corretta della fonte normativa”.

 

E’ quindi esatto e pertinente evidenziare, come ha fatto il CNI nella anzidetta circolare, che la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale ; che i suoi caratteri sono di conseguenza rimessi alla valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine, purché i dati e le informazioni riportate siano veritiere e corrette ; che, una volta adottato, in ogni caso il timbro deve contenere una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i ; che è altamente opportuno evitare l’utilizzo di fantasiose e improprie abbreviazioni per indicare gli iscritti alla sezione B (quale, ad es., : “Ing. Jr”), per non creare confusione e fraintendimenti nei terzi e nelle pubbliche amministrazioni. 

 

Il Consiglio Nazionale suggerisce una attenta e completa lettura della pregevole ordinanza allegata che, nella parte centrale, affronta e risolve con linguaggio chiaro e scevro da tecnicismi molte delle questioni dibattute in questi anni e smentisce le tesi sostenute da taluni comitati e siti web, in pretesa rappresentanza degli iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri.

 

Inoltre, viene confermato che quanto riportato riguardo la dizione “Ingegnere iunior” nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento che sarebbe poi diventato il DPR n.328/2001 (CdS, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere reso nell’adunanza del 21 maggio 2001) – trattandosi di un parere obbligatorio ma non vincolante – non è stato recepito dal Ministero della Giustizia, ragione per cui ciò che fa fede oggi è il testo e la soluzione contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328, che mantiene la terminologia e quindi la relativa distinzione tra Ingegneri e Ingegneri iuniores (“Nonostante il detto parere…il testo del regolamento è stato adottato nella formulazione innanzi detta, con la distinzione fra ingegneri ed ingegneri iunior”, afferma il Tribunale).

 

Di tale esito, aggiunge il Tribunale, ha preso atto lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la sentenza 12/03/2009 n.1473, (sempre a proposito di censure sull’utilizzo della dizione “Ingegnere iunior”) con parole che vale la pena riportare integralmente :

 

“Quanto al diritto al titolo professionale, che la normativa vigente attribuisce a coloro che conseguono l'abilitazione professionale, le vivaci critiche, formulate dall'appellante con il secondo profilo del motivo in considerazione, alla scelta dell'Amministrazione di utilizzare l'appellativo "iunior" per gli iscritti alla sezione B dell'albo, non portano a ritenere sussistente quell'illegittimità, che lo stesso pretende di trarne.

 

Ed invero, l'Amministrazione si è, con congrua motivazione, discostata dal pur difforme parere del Consiglio di Stato (che comunque formula in proposito osservazioni attinenti più che altro al mérito ed alla opportunità dell'azione amministrativa, e non invece alla legittimità quando ritiene preferibili espressioni quali quella di "tecnico di..."), laddove, nella relazione di accompagnamento al regolamento, premesso che va tenuto conto dell'esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in relazione al diverso percorso formativo seguìto, ha opportunamente sottolineato che il termine "tecnico" utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l'utilizzo del prefissoide "tecno" presenta l'inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitarii, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.

 

Tale scelta, così motivata, appare in sostanza del tutto in linea con il complessivo indirizzo ordinamentale, che impone di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, attraverso un aggettivo comunque riferito unicamente alla minore qualificazione professionale, la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro Paese (in siffatti términi ancora l'indicata relazione)”.

 

Alla luce di quanto sopra, viene sconfessata la tesi dell’iscritto, che pretendeva, come detto, di venire chiamato – negli atti ufficiali e nel timbro professionale – “Ingegnere”, anziché “Ingegnere iunior”, pur appartenendo alla sezione B dell’albo.

 

“Né” – prosegue il giudice “appare meritevole di accoglimento la ulteriore richiesta di abbinare il titolo accademico ed il titolo professionale, privo quest’ultimo dell’aggettivo iunior”. Secondo il Tribunale di Avellino “appare certamente convincente sul punto la circolare” del Consiglio Nazionale “nella parte in cui sollecita un utilizzo del timbro professionale e/o del titolo accademico tale da evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni : nel caso di specie l’abbinamento dott. e ing. senza ulteriori specificazioni” (come desiderava l’iscritto) “non è certamente conforme a quanto previsto dall’art.45 del DPR”. 

 

Viene quindi ribadito, una volta per tutte (almeno questo è l’auspicio) che all’interno dell’albo degli Ingegneri, per legge, oggi convivono 2 distinte figure professionali ; che il titolo professionale da utilizzarsi in ogni occasione per l’iscritto alla sezione B è “Ingegnere iunior”, senza necessità di aggiungere il titolo accademico e senza possibilità di omettere la parola “iunior” ; che riportare nel timbro di un iscritto alla sezione B la parola “Ingegnere” o “Ing.”, non seguita dalla parola “Iunior”, equivale a fornire all’esterno una informazione monca ed incompleta, con il serio rischio di creare confusione con il titolo spettante all’iscritto alla sezione A dell’albo (“Ingegnere”).

 

Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per i contenuti della ordinanza del Tribunale di Avellino, che conferma la bontà delle azioni messe in campo in questi anni dal CNI in funzione di supporto e collaborazione con i Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di chiarire le (in verità non sempre tecnicamente ben formulate) novità legislative che hanno interessato la Professione. 

 

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono invitati a favorire una ampia diffusione tra gli iscritti e nel proprio ambito territoriale della ordinanza del Tribunale di Avellino n.395 del 19 febbraio 2014, allegata. 

 

 

ALLEGATO: 

- Ordinanza Tribunale di Avellino, 19 febbraio 2014 n.395.

 

 

 

 

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