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INFRASTUTTURE ed ENERGIA: la competenza torna allo stato

Approvata dal Senato la riforma dell'articolo 117 della Costituzione. La modifica nasce dall’approvazione da parte del senato dell'articolo 31 (corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato nella precedente lettura) del ddl Boschi, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, vale a dire l'assetto federale dello Stato, con l'eliminazione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Approvata dal Senato la riforma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'art. 117 della Costituzione definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.

La modifica nasce dall’approvazione da parte del senato dell'articolo 31 (corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato nella precedente lettura) del ddl Boschi, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, vale a dire l'assetto federale dello Stato, con l'eliminazione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

È prevista una specifica "clausola di salvaguardia" a tutela dell''unità giuridica o economica della Repubblica o dell''interesse nazionale. In altre parole, in caso di una minaccia una legge dello Stato potrà regolare anche in materie di competenza legislativa regionale. La riforma inoltre modifica la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni fissate dall''articolo 117 della Costituzione (frutto della riforma del 2001) recependo anche l''orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in occasione dei conflitti interpretativi che hanno contrapposto in molte occasioni lo Stato alle Regioni.

Si tratta di una ventina di voci tra cui figurano anche energia e infrastrutture strategiche (insieme alle grandi reti di trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale). Il nuovo riparto di competenze, che non si applica alle autonomie a Statuto speciale (così come previsto dall'articolo 39, comma 12 del medesimo Ddl), sopprime di fatto la tradizionale legislazione concorrente ma, mentre da un lato prevede una clausola di supremazia statale (che consentirà al "nuovo" Parlamento, su proposta del Governo, di intervenire anche in materie regionali "a tutela dei valori riconducibili all'unità o all'interesse nazionale"), dall'altro prevede anche la possibilità che alcune materie solo statali possano rientrare in una competenza speciale secondo una forma di regionalismo "differenziato" o “asimmetrico”.

È una novità di importanza fondamentale, come ben sa chiunque abbia avuto in questi anni a che fare con la frammentazione legislativa e con i poteri di interdizione locali su riforme strategiche per l'economia.

Il testo sarà  inviato nuovamente all'altro ramo dei Parlamento per la seconda e ultima lettura e, una volta approvato, sottoposto a referendum popolare.