Infrastrutture di ricarica elettrica: tra le spese ammesse ai contributi anche la progettazione
Il MASE ha pubblicato due decreti relativi ai criteri e alle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici e sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici
Sono stati ubblicati nella Gazzetta Ufficiale gli attesi decreti del MASE del 18 marzo relativi ai contributi a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare stazioni di ricarica elettrica sia nei centri urbani che sulle strade extraurbane.
La parte che può interessare i progettisti da vicino è quella che comprende, tra le spese ammissibili, anche quelle relative alla progettazione.
Centri urbani
Il decreto definisce criteri emodalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Si tratta di risorse per complessivi 353.159.625,00 euro, così ripartite:
- a) anno 2023: 254.208.175 euro;
- b) anno 2024: 98.951.450 euro.
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a).
I soggetti beneficiari/attuatori sono le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonchè dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti.
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
Il meccanismo prevede che il MASE dovrà approvare su proposta del soggetto gestore (GSE) gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9, comma 2, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
Strade extraurbane
Il decreto regolamenta criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Si tratta complessivamente di 359.943.750
euro, così ripartite:
- a) anno 2023: 162.982.530 euro;
- b) anno 2024: 196.961.220 euro.
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a).
I soggetti beneficiari/attuatori sono le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonchè dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti.
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
Come per le infrastrutture dei centri urbani, il meccanismo prevede che il MASE dovrà approvare su proposta del soggetto gestore (GSE) gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9, comma 2, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
I DUE DECRETI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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