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Infortuni sul lavoro: l'omessa formazione del datore di lavoro per attrezzi e macchinari configura responsabilità

Cassazione: è responsabile penalmente il datore di lavoro per l'infortunio al dipendente se non lo ha correttamente formato sull'utilizzo di attrezzi e macchinari

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Rientra nella responsabilità del datore di lavoro l'obbligo di impartire le dovute istruzioni ai propri dipendenti dirette ad assicurare che l'uso del mezzo (nel caso di specie una saldatrice), normalmente utilizzato nell'ambito aziendale, avvenga in modo tale da garantire, in ogni evenienza, la sicurezza sul luogo di lavoro.

Lo ha chiarito la Cassazione Penale con la sentenza 23947/2020, che ha confermato la condanna per lesioni personali gravi per un datore di lavoro che aveva omesso la formazione su attrezzi e macchinari ai propri dipendenti. La sentenza è interessante perché - con riferimento ai tanti cantieri edilizi - fissa principi da tenere a mente da parte di appaltatori/direttori dei lavori, ecc.

La formazione è necessaria

Nel caso specifico, il lavoratore si è infortunato mentre spostava, insieme a un collega, una saldatrice con un muletto condotto da un altro dipendente dell'azienda, in quanto perdeva l'equilibrio, cadeva a terra e veniva investito dal mezzo.

Secondo la Corte suprema, che ha rigettato il ricorso confermando quanto già statuito in primo grado, nel riconoscere la responsabilità colposa dell'imputato, i Giudici di merito hanno fatto ineccepibile applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, secondo cui il datore di lavoro - quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro - è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell'infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020).

La condotta abnorme del lavoratore

Ma quando la responsabilità può 'spostarsi' anche sul lavoratore? Secondo la Cassazione, il comportamento del lavoratore può ritenersi "abnorme", e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, allorchè provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore (v. di recente Sez. 4 del 21/10/2008, n. 40821, Petrillo; Sez, 4 del 16/02/2012, n. 10712, Mastropietro). Tale comportamento è "interruttivo" non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a "governare" (v. Sez. 4, del 23/11/2012, n. 49821, Lovison ed altri).

Ma in un caso assimilabile a quello di specie, la Corte ha escluso che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (v. ex plurimis, Sez. 4, del 16/02/2012, n. 10712, Mastropietro; Sez. 4, n. 43846 del 26/06/2014, Colella).

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