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Infortuni e malattie professionali:dal 1 luglio 2013 parte la nuova procedura per l’invio telematico

Dallo scorso 9 febbraio è disponibile sul portale Inail la nuova procedura per l'invio telematico delle denunce di infortunio/malattia online, obbligatoria dal 1° luglio 2013.


In vista della scadenza del prossimo primo luglio, quando lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e PA avverrà esclusivamente per via telematica, nel Punto Cliente del portale Inail (www.inail.it) è stata inserita la nuova procedura per l’invio della denuncia, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni.

Si segnala altresì che in occasione sono state rilasciate le nuove versioni sia della denuncia di infortunio che della di quella di malattia professionale, rivisitate e aggiornate nei contenuti e nell’interfaccia.
Il dettaglio degli aggiornamenti è disponibile nelle rispettive pagine informative della Denuncia/Comunicazione di infortunio e della Denuncia di malattia professionale, selezionando “Informativa sulle novità”, insieme a tutta la documentazione per l’invio offline tramite file (XML-Schema e tabelle di decodifica) ed al manuale utente aggiornato.
 

Ecco alcune delle novità:

Più informazioni sul luogo e la tipologia dell’evento. Tante novità introdotte nella nuova denuncia, a partire dalla sezione dedicata alla descrizione dell’infortunio, che è stata integrata con maggiori informazioni utili sia per individuare l’ubicazione esatta dell’evento, sia per definire in modo più puntuale i diversi tipi di incidente avvenuti con mezzi di trasporto. Nella stessa sezione sono stati inseriti campi specifici per acquisire, ad esempio, informazioni in merito all’esistenza di contratti di appalto, subappalto o altre forme di esternalizzazione del lavoro, che rispondono a esigenze formulate anche da interlocutori esterni.

Adottate le classificazioni di Istat, Cnel e Ministero del Lavoro. Nella nuova procedura si è proceduto a una razionalizzazione delle informazioni che riguardano il rapporto di lavoro dell’infortunato, con riferimento alla tipologia di contratto, al settore lavorativo, alla qualifica assicurativa e alla classificazione della professione. Questa revisione ha risposto all’esigenza di omogeneizzare il linguaggio dell’Inail a quello già utilizzato dai datori di lavoro, adottando le classificazioni predisposte dall’Istat per le professioni, dal Cnel per i contratti collettivi e dal Ministero del Lavoro per le tipologie di lavoratori.

Tra i recapiti anche la PEC. Inserita anche la PEC (l’indirizzo di posta elettronica certificata) tra i possibili recapiti del lavoratore e del datore di lavoro, che garantisce il ricevimento del messaggio da parte del destinatario. Una scelta nata dall’esigenza di rendere più rapida la comunicazione tra l’Inail e la sua utenza e, al tempo stesso, di ridurre i costi del procedimento amministrativo. È stata inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro di comunicare il proprio codice Iban per l’accredito dei pagamenti, di inviare con la denuncia/comunicazione due allegati in formato pdf e di formulare eventuali osservazioni nel campo “Note”.

I dati dell’unità produttiva prelevati automaticamente. I dati relativi all’unità produttiva in cui lavora l’infortunato – definita dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-
funzionale” – possono essere selezionati tra quelli già presenti nella banca dati delle unità produttive e inseriti automaticamente nella denuncia. Nella nuova procedura telematica il datore di lavoro, dopo aver selezionato la posizione assicurativa territoriale, ha inoltre la possibilità di indicare anche la polizza e la voce di tariffa, scegliendole tra quelle presenti negli archivi, ai fini della imputazione degli oneri per infortuni.

Fonte: Inail - www.inail.it

Si ricorda che:
LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
 

SEDE INAIL COMPETENTE
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004)