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Inedificabilità assoluta: non si può scavare sotto i 10 metri dal corso di un fiume

Cassazione: la violazione della distanza minima dal corso d'acqua anche solo dello scavo iniziale determina un vincolo assoluto di inedificabilità

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Uno scavo sull'argine del fiume a una distanza inferiore del limite dei 10 metri previsto dall'art.96 del regio decreto 523/1904 non è consentito in quanto c'è un vincolo di inedificabilità assoluta proveniente dalla legislazione statale che 'comanda' su tutto il resto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza 31022/2019 dello scorso 27 novembre, relativa al diniego da parte del Genio Civile dell'autorizzazione idraulica per un progetto di ristrutturazione di un edificio, sito all'interno del centro abitato di Verona, in prossimità del fiume Adige, e al conseguente provvedimento di sospensione dei lavori di ristrutturazione con demolizione e ripristino (questi situati a 20 metri di distanza dall'argine).

Per la Cassazione è tutto corretto e legittimo: non conta, come sostenuto dal ricorrente, quanto contenuto nella disciplina urbanistica posta in essere dal Comune di Verona (legge Veneto 11/2004), poiché si tratta di una norma locale avente finalità meramente urbanistiche che non può derogare la disciplina statale, la quale impone divieti tassativi con la conseguenza che, nel caso di specie, si prospettava la violazione dell'art.96 sopracitato.

Inedificabilità assoluta e argini dei fiumi

La Cassazione precisa che, come da giurisprudenza consolidata, "l'art.96 lettera f del RD 523/1904 ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Ma quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale".

Nel caso di specie, la normativa invocata dalla ricorrente non è idonea allo scopo perché non prende in esame la specifica condizione del fiume Adige e non 'parla' di deroghe all'art.96 sopracitato.

Ultima ma non per ultima, la querelle sul fatto che si fosse chiesta la demolizione per i lavori di ristrutturazione posti a 20 metri di distanza (e quindi rispettosi del limite dei 10 metri): non conta, precisano gli ermellini, in quanto l'accertata violazione della distanza dei dieci metri, seppur riferita al solo "scavo", comporta un vincolo di inedificabilità assoluta.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

 

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