Data Pubblicazione:

Indici sintetici di affidabilità fiscale: il perimetro di applicazione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le novità apportate nel 2020 al regime degli ISA, oggetto di una importante revisione

Con una risposta pubblicata ne "La Posta di FiscoOggi" a firma Paolo Calderone, il Fisco ricorda che, per quel che riguarda le attività che hanno registrato un caldo del fatturato - causa Covid-19 - nell'anno 2020, con due decreti ministeriali (Dm del 2 febbraio 2021 e Dm del 30 aprile 2021) sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli Isa - indici di affidabilità fiscale (cioè il meccanismo che ha sostituito gli studi di settore).

In particolare, gli indici non trovano applicazione nelle seguenti situazioni:

  • quando nel 2020 si è registrata una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta precedente
  • se la partita Iva è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019;
  • per i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (l’elenco dei codici attività esclusi è contenuto nella Tabella 2 allegata alle “Istruzioni Parte generale degli ISA”).

NB - Anche chi è escluso dall’applicazione degli ISA, sulla base di queste nuove cause di esclusione, è comunque tenuto alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Per ogni ulteriore chiarimento sull’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo d’imposta 2020, si consiglia di consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/2021.