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Incompatibilità del progettista nei lavori pubblici: quando scatta il conflitto di interesse

Incompatibilità del progettista: per il Tar Valle d'Aosta è illegittima l'ammissione alla gara per interventi di realizzazione di un'opera regionale del concorrente il cui responsabile del team progettazione è lo stesso professionista che ha redatto il progetto su incarico della stazione appaltante

Il conflitto di interessi di un progettista-concorrente di una gara di lavori pubblici scatta anche quando si tratta di realizzare un'opera pubblica, finanziata da un ente locale, se si appartiene al team progettazione del responsabile che ha redatto il progetto su incarico della stazione appaltante. Lo ha chiarito il Tar Valle d'Aosta nell'ordinanza 21/2017 dell'11 luglio.

Il Tar ricorda in merito che l’art. 24, comma 7 del Nuovo Codice Appalti impone che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione - norma che estende il principio, di terzietà, anche al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'incompatibilità, quindi, è figlia di un conflitto di interessi anche meramente potenziale, poiché la norma vuole evitare situazioni di contrasto eventuale, ma anche in considerazione della posizione rilevante che il progettista avrebbe dovuto assumere in sede di controllo della congruità e corrispondenza dell’opera. C'è anche spazio per una deroga, però, ma solo se si dimostra che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazionenon è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

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