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Incentivi per impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico: le novità dal GSE

Il Gestore dei servizi energetici raccomanda gli operatori richiedenti gli incentivi di verificare la corretta indicazione di alcuni valori e fornisce un elenco di possibili cause di esclusione dalle graduatorie di registri e aste

Il Gestore dei servizi energetici raccomanda gli operatori richiedenti gli incentivi di verificare la corretta indicazione di alcuni valori e fornisce un elenco di possibili cause di esclusione dalle graduatorie di registri e aste

Il DM 23 giugno 2016, entrato in vigore lo scorso 30 giugno, ha aggiornato i meccanismi di incentivazione di impianti funzionanti con energia rinnovabile diversi dal fotovoltaico

Gli incentivi possono essere richiesti per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di interventi di potenziamento o di rifacimento ed entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013.

A tal proposito, il GSE (Gestore del servizio elettrico) ha segnalato tutte le possibili cause di esclusione dalla graduatorie di Registri e Aste e raccomandato, in fase di iscrizione al registro, di verificare sempre la corretta indicazione dei valori chiave P e Po (potenza complessiva dell’impianto e potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo).

Cause ricorrenti di esclusione
Le principali riguardano: l’errato caricamento dei dati o dei documenti necessari all’iscrizione, quali:

  • assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dpr 445/2000, generata dal Portale FER-E (“Modello di richiesta di iscrizione ai Registri”, “Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale” o “Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d’Asta” a seconda dei casi);
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr 445/2000), generata dal Portale FER-E;
  • mancato caricamento del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • caricamento di copia illeggibile del documento oppure di un documento di identità riferito a persona diversa dal sottoscrittore della dichiarazione;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, generata dal Portale FER-E, a eccezione della nota eventualmente da allegare alla dichiarazione, recante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per l’assenza di elementi essenziali o a causa di parti non leggibili;
  • per gli impianti idroelettrici soggetti alla presentazione dell’attestazione di cui all’art. 4, comma 9, del Decreto, la mancata trasmissione della stessa, mediante l’apposita funzionalità del Portale FER-E, entro il termine di chiusura dei Registri.

Il GSE ha anche ricordato, dopo aver completato l'invio della richiesta, l’inserimento dei dati e dei documenti obbligatori, di scaricare nella sezione "Conferma" la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da stampare e da ricaricare firmata.

Nel caso in cui l’operatore volesse modificare i dati o i documenti inseriti, anche quelli non riportati nella dichiarazione, dovrà scaricare una nuova dichiarazione da stampare e da ricaricare firmata.

Dopo l’invio della richiesta non sarà più possibile modificare i documenti già inseriti: per le modifiche, quindi, si dovrà annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova ma solamente entro la data di chiusura dei Registri o delle Procedure d’Asta, rispettivamente previste per il 28 ottobre e il 27 novembre 2016 alle ore 21.

Impianti realizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
Come specificato nel DM 23 giugno 2016, gli impianti posso accedere agli incentivi previsti solo per la parte che eccede la soglia di potenza che deve essere installata per legge (art. 11 del d.lgs. 28/2011).

Le procedure applicative del Decreto hanno infatti precisato che viene incentivata solo la quota di energia prodotta e riconducibile alla differenza tra la potenza complessiva dell’impianto e la potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo (P-Po). Il GSE quindi raccomanda di verificare, in particolare in fase di iscrizione al Registro, la corretta indicazione dei valori P e Po