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Incentivi GSE: un’errata compilazione delle schede tecniche di impianto può compromettere l’agevolazione

La scheda 26T rappresenta un allegato alla richiesta di accesso alle incentivazioni fondamentale per l'installazione di sistemi centralizzati di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria. Recentemente, la sentenza del Tar Lazio n. 5078/2025 ha evidenziato l'importanza della corretta applicazione della scheda 26T, sottolineando come un uso improprio possa influenzare significativamente la quantificazione dei risparmi energetici e l'accesso agli incentivi previsti dalla normativa.

Climatizzazione negli edifici civili: cosa sapere sulla scheda tecnica 26T

L'efficienza energetica negli edifici civili rappresenta un elemento fondamentale per la sostenibilità e la riduzione dei consumi. In tale ambito si fa spesso riferimento alla scheda 26T ossia una scheda tecnica relativa all'installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva in edifici ad uso civile. Essa risulta essere fondamentale per l'installazione di sistemi di climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, con l'obiettivo di ottimizzare i consumi energetici e garantire una gestione sostenibile delle risorse.

La scheda distingue principalmente due tipologie di intervento:

  • CIV-T, che riguardano la generazione di calore e freddo per la climatizzazione e la produzione di acqua calda;
  • CIV-INF, invece relativa alla riduzione dei fabbisogni di energia attraverso l'uso di tecnologie ICT (Information and Communication Technology).

Affinché gli impianti vengano gestiti in modo efficace la scheda si propone di definire:

  • una vita utile di 5 anni ossia il periodo accettabile di utilizzo dell’impianto;
  • una vita tecnica ossia la durata complessiva dell’impianto prima che sia necessario sostituirlo o effettuare interventi strutturali rilevanti, in particolare essa potrà essere:
    • di 15 anni per interventi di categoria CIV-T;
    • di 10 anni per interventi di categoria CIV-INF.

Gli interventi che vengono descritti nella Scheda 26T si applicano esclusivamente agli edifici civili, siano essi residenziali o commerciali, ovvero a locali destinati al settore terziario. Per quanto concerne i sistemi installati, essi devono essere destinati a riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento.

La scheda prevede due principali tipologie di intervento relative ai soli sistemi idronici per la produzione di energia termica e frigorifera:

  • l’installazione di nuovi generatori di calore e freddo, con o senza sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in edifici esistenti o di nuova costruzione (CIV-T);
  • l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di zona, esclusivamente in edifici esistenti (CIV-INF).

Inoltre, al fine di garantire la precisione e l'affidabilità delle misurazioni necessarie al calcolo dei risparmi energetici, nella scheda sono indicati:

  • i consumi di combustibile, che devono essere misurati con un margine di errore non superiore al 3%;
  • l’uso, ove sia consentito, di contatori già impiegati per la fatturazione delle forniture di gas ed elettricità.

I sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore devono garantire:

  • la regolazione indipendente della temperatura per ogni zona dell'edificio tramite un controllo automatico del calore erogato dai corpi scaldanti;
  • la contabilizzazione precisa del consumo di calore, utile per la ripartizione delle spese energetiche.

Infine, gli interventi devono rispettare le disposizioni previste dall'art. 6, commi 3 e 4, del DLGS n. 115/08 e successive modifiche, garantendo così la conformità normativa e l'efficienza energetica degli edifici coinvolti.

In conclusione, la Scheda 26T rappresenta uno strumento essenziale per individuare l'efficienza energetica degli edifici civili, favorendo la riduzione dei consumi e l'adozione di tecnologie innovative per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria.

Con la sentenza del Tar Lazio n. 5078/2025 viene sottolineato come la scheda abbia un impatto sostanziale sulla quantificazione dei risparmi energetici e come una scelta appropriata di tale modulistica sia un elemento fondamentale per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa.

 

L’applicazione delle schede tecniche nel settore energetico

La controversia, oggetto della sentenza del Tar Lazio, riguarda l'annullamento di alcuni provvedimenti relativi alle richieste di verifica e certificazione (RVC) presentate dalla società ricorrente, con particolare riferimento alla scheda tecnica 26T.

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di annullamento delle RVC con le relative revisioni che riguardavano la verifica e la certificazione dei risparmi energetici generati dalla sostituzione di generatori di calore alimentati a energia fossile con nuovi generatori a biomassa, installati presso due clienti. Tuttavia, il GSE aveva ritenuto che il progetto non fosse conforme alle condizioni di applicabilità della scheda tecnica 26T, relativa a interventi nel settore civile (residenziale, commerciale e terziario), ritenendola non applicabile al caso specifico. Infatti, secondo il GSE, l’impianto a biomassa installato dalla società era destinato a soddisfare le esigenze termiche di una serricoltura, attività agricola che richiedeva invece l’applicazione della scheda tecnica 40E.

La società, in totale disaccordo, sosteneva che l'errato utilizzo della scheda 26T non avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda di incentivazione, poiché si trattava di un mero standard procedurale. Inoltre, riteneva che l'impianto installato fosse principalmente destinato alla climatizzazione (invernale ed estiva) dei locali adibiti a uffici e aree espositive di prodotti agricoli e, pertanto, l'utilizzo della scheda 26T fosse giustificato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, sottolineando che “(…) le schede tecniche sono strumenti normativi predisposti allo scopo di semplificare il calcolo dei risparmi derivanti dagli interventi di efficientamento energetico per mezzo di una quantificazione standardizzata o analitica. Di conseguenza, ciascuna scheda è assoggettata a specifiche condizioni di applicabilità. Il Tar specifica che la scheda 26T in particolare,“(…) avente ad oggetto l’ “installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile”, prevede espressamente la sua applicazione a tipologie di intervento relative a soli sistemi idronici che producano energia termica e frigorifera esclusivamente per utenze civili, essendo diretta a disciplinare gli interventi di categoria CIV-T e CIT-INF effettuati su edifici adibiti ad uso civile, laddove per “civile” si intende, come chiarito dalla medesima scheda tecnica, l’utilizzo “residenziale, commerciale e terziario”.

Quindi l’utilizzo del modello 26T sarebbe destinato a interventi appartenenti alle categorie di destinazione CIV-T e CIT-INF, ossia relative a edifici adibiti a uso civile (residenziale, commerciale e terziario), e non può essere applicata a interventi nel settore agricolo, come nel caso della serricoltura.

Ecco perché la società avrebbe dovuto presentare le RVC utilizzando la scheda tecnica 40E, specifica per l'installazione di impianti di riscaldamento a biomassa nel settore agricolo della coltura in serra.

L'utilizzo della scheda 26T, invece, ha comportato una dichiarazione non veritiera, giustificando l'annullamento degli incentivi da parte del GSE.

Il Tribunale ha ribadito che l'utilizzo di una scheda tecnica non corretta non costituisce un mero errore procedurale, ma ha un impatto sostanziale sulla quantificazione dei risparmi energetici e, di conseguenza, sull'erogazione degli incentivi.

Inoltre, ha sottolineato che il GSE ha agito correttamente nell'esercizio dei suoi poteri di verifica e controllo, previsti dalla normativa di settore, e che la decadenza degli incentivi fosse giustificata dalla presenza di dichiarazioni non veritiere.

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