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Incentivi e Agevolazioni: quando lo STATO ha (forse) il NEMICO in CASA

Malgrado TCR Lombardia e la Cassazione siano a favore dell'applicazione dell'ECOBONUS anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa l'Agenzia delle Entrate è contraria

Leggo su Il Sole 24 ore di venerdì 1° maggio 2020: ”Ecobonus al 120% per lavori fino al 2022”! Una notizia davvero interessante per chi opera nel campo delle riqualificazioni energetiche e sismiche di immobili esistenti.

Poi, riprendo la guida dell’Agenzia delle Entrate nell’edizione (aggiornata a marzo 2019) oggi presente sul sito istituzionale e mi assale un sentimento di sconforto ed un po’ di rabbia.

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QUANDO LO STATO HA (FORSE) IL NEMICO IN CASA

Cerco di spiegarvene i motivi.

La possibilità di detrarre dalle future tasse le spese sostenute per la riqualificazione energetica di immobili, esistenti e dotati di impianti di riscaldamento, è stata introdotta dall'art. 1, commi 344 – 347 della legge 296/2006, che rimanda per le questioni attuative ad un decreto ministeriale, emanato il 19 febbraio 2007, che precisa, all'art. 2, comma 1, che le detrazioni spettano :

alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti

ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

La norma non fa alcuna distinzione sull'utilizzo finale del bene immobile.

E’ importante sottolineare che nel 2007 il Governo Italiano adottando il Piano d’Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica ai sensi della Direttiva Europea 2006/32, poi recepita in Italia con il D.Lgs. 115/2008, si era impegnato nei confronti dell'Unione Europea ad importanti risparmi energetici, quantificati rispettivamente in 930 Gwh e 12.300 Gwh, mediante interventi di “Isolamento pareti trasparenti degli edifici” e “Isolamento pareti opache degli edifici” attraverso lo strumento degli sgravi fiscali.

 

Dall'Agenzia dell'Entrate pareri che limitano l'Ecobonus

Fin da subito l‘Agenzia delle Entrate ha tentato di limitare la portata del beneficio fiscale – che noi oggi tutti conosciamo come Ecobonus – ritenendo che da tale beneficio fossero escluse le società immobiliari che riqualificassero gli immobili per una successiva vendita o locazione.

Infatti con alcune risoluzioni – peraltro prive in calce della firma del soggetto responsabile di quanto in esse contenute - a partire dal 1988, hanno preso posizione a sostegno di questa tesi.

Nella Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 è infatti possibile leggere questi passaggi:

La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata, infatti, a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio

L’agevolazione non può quindi riguardare vicende del tipo prospettato dall’istante che, riguardando esclusivamente determinati operatori economici (imprese del settore edilizio) in relazione ai beni oggetto dell’attività esercitata, comportano, a favore di questi soggetti, ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.

Ancora, nella Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 leggiamo:

“Per le imprese, in particolare, si ritiene che, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. 

Sulla base delle considerazioni espresse si ritiene che la società istante non possa fruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa.

Tali risoluzioni hanno portato alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a contestare le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica realizzati da parte di società immobiliari che hanno proposto ricorso in Commissione Tributaria, provinciale e regionale e poi alla Corte di Cassazione.

Secondo la giurisprudenza di merito prevalente il bonus spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà di qualsiasi natura (CTR Lombardia 2692/15, 1782/21/19 e 1077/1716; Ctp Reggio Emilia 367/03/2015).

Un trend al quale si è aggiunta la Cassazione con la sentenza 19815/2019 (confermata dalla 29162/2019). 

 

CTR Lombardia smentisce agenzia delle entrate

Particolarmente interessante la lettura della Sentenza CTR Lombardia – Sez. Brescia n. 2692/2015 del 15 giugno 2015:

“Quanto poi al requisito invocato dall’Ufficio circa la “necessità che dall'intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata” (RM n.340/E, pag.3), osserva la Commissione come tale requisito non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo. Peraltro tale posizione risulta in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice, posto che la finalità del legislatore appare evidentemente quella di incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico, con evidente vantaggio per la collettività stante la pesante dipendenza energetica dell’Italia dall’estero, al contempo, viste le modalità per vedersi riconosciuta la detraibilità, favorendo gli investimenti nell'edi1izia con pagamenti effettuati tramite bonifici bancari e quindi escludenti possibili omesse fatturazioni. Non vi è quindi alcun motivo per ritenere fondata la pretesa dell’Ufficio di inserire requisiti non previsti normativamente fra quelli necessari per poter godere dell’agevolazione, ovvero il possesso o la detenzione di un immobile, l’esecuzione di interventi, su edifici esistenti, di riqualificazione energetica rientranti fra quelli previsti dalla norma e il rispetto delle modalità disciplinate in sede attuativa, circoscrivendosi la detrazione agli importi rimasti a carico del contribuente.”

A commento di tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sez, di Brescia, rivolgo una domanda ai colleghi progettisti che stanno leggendo questi miei pensieri: Cosa ne sarebbe della vostra credibilità professionale se un collaudatore ritenesse che l’assunzione alla base di un vostro progetto “non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione ed è frutto di un’interpretazione arbitraria , priva di qualsiasi riscontro normativo e peraltro risulta in palese contrasto con la ratio della norma”?

 

Corte di Cassazione conferma: ECOBONUS si applica

La questione è poi arrivata in Corte di Cassazione. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19815 del 23 luglio 2019 leggiamo:

“In relazione al bonus fiscale, la ratio legis, che traspare con chiarezza dal testo normativo, il cui contenuto precettivo appare privo di zone d’ombra, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa”, titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta. 

L’inserimento, nell’ambito delle norme fiscali in materia di riqualificazione energetica degli immobili, in virtù di un’indefinita “interpretazione sistematica”, di eccezioni e limitazioni alla fruizione generalizzata (sul piano oggettivo e sul piano soggettivo) del bonus del 55% – eccentriche, come si è visto, rispetto all’univoco significato delle disposizioni -, configurerebbe un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà del legislatore

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi». 

 

Agenzia delle Entrate non si arrende 

Da cittadino mi sarei aspettato che l'Agenzia delle Entrate facesse tesoro delle varie sentenze delle Commissioni Tributarie e, soprattutto, di quanto sancito dalla Corte di Cassazione.

Invece, a pag 8 della Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” – Edizione Marzo 2019, presente ancora oggi sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è possibile leggere: 

"ATTENZIONE

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008). 

Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008)."

 

Mi auguro che tale guida venga aggiornata al più presto, soprattutto in concomitanza con un provvedimento di carattere eccezionale come quello che che sta adottando il Governo Italiano in un tempo altrettanto eccezionale.

Altrimenti il dubbio diventa certezza: il nemico è davvero in casa!

 

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