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Inarcassa: pensioni anni 2014-2015 rivalutate per ingegneri e architetti

Tar Lazio: l’intervento di Inarcassa non produce esiti negativi sull’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale

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Ingegneri e Architetti godranno (pur se andati, nel frattempo, in quiescenza) della rivalutazione dei montanti per le pensioni nella misura del 4,5%, invece che dell'1,5% per le annualità 2014-2015.

Lo ha deciso il Tar Roma con la sentenza 9987/2020 del 1° ottobre, dando ragione a Inarcassa nel contenzioso contro il Ministero del Lavoro e il MEF: la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti aveva infatti impugnato i provvedimenti con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle loro funzioni di vigilanza, non hanno approvato l’iniziativa dell'Istituto che aveva previsto, per i soli contributi versati nelle annualità 2014-2015 (con riferimento ai redditi maturati nel corso dei periodi di imposta 2013.2014), una capitalizzazione aggiuntiva del 3% rispetto alla misura minima del 1,5% garantita dal vigente Regolamento Generale di Previdenza, anche in ipotesi di rendimento negativo.

La vicenda

Tale delibera era stata promossa da Inarcassa per far fronte "alla gravissima crisi che ha coinvolto il settore dell’edilizia pubblica e privata e che ha drasticamente ridotto il reddito e quindi la capacità di versare contributi previdenziale, con conseguenze gravi nel lungo periodo soprattutto per i giovani professionisti". In conformità a quanto previsto dallo stesso Regolamento Generale, che consente misure straordinarie e puntuali ogni qual volta ciò si renda necessario secondo una valutazione di opportunità che compete solo ed esclusivamente alla Cassa, è stato preventivamente verificato il rispetto del mantenimento dell’equilibrio di lungo periodo del sistema.

Ma i Ministeri si erano opposti alla delibera “poiché per la stabilità di lungo periodo dei regimi a ripartizione la rivalutazione dei contributi deve essere in linea con il tasso di variazione della base contributiva, si rileva che il riconoscimento di un tasso di capitalizzazione dell’1,5% rispetto alla sfavorevole dinamica del monte redditi (-,1,9%) già comporta una deviazione del 3,6 per cento rispetto al tasso di equilibrio, per cui sarebbe necessario sopperire con risorse aggiuntive diverse dalla contribuzione. Ciò premesso, si ritiene inopportuno deliberare un ulteriore aumento del tasso di capitalizzazione rispetto al tasso minimo, tanto più se si considera che la delibera in oggetto potrebbe costituire un precedente in situazioni analoghe di congiuntura negativa. Va da sé che ulteriori analoghe rivalutazioni, superiori al tasso di crescita della base imponibile, non contemplate nelle ipotesi di scenario del bilancio tecnico, potrebbero mettere a rischio la stabilità di lungo periodo della gestione”.

La decisione del Tar

Il Tar Roma, considerato che l’istruttoria condotta dalla Cassa ha riscontrato e risolto i rilievi delle Amministrazioni vigilanti e che gli stessi Ministeri non hanno confutato l’esito della verifica effettuata dal consulente del Tribunale, a conferma del rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di Inarcassa, ha annullato il provvedimento, condannando i Ministeri al pagamento delle spese di giudizio.

Il commento di Inarcassa

L’incremento al 4,5% costituisce un importante adeguamento del tasso di capitalizzazione – dichiara il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoroche Inarcassa calcola sulla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti. Con nostra grande soddisfazione, - prosegue Santoro - il TAR ha legittimato il nostro diritto a porre in atto misure a favore degli iscritti. Viene così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dell’autonomia di Inarcassa e, quindi, anche dei limiti dell’esercizio del potere di vigilanza. Ciò costituisce un ulteriore passo in avanti a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati”.

Queste modalità di rivalutazione dei contributi sono peculiarità del metodo di calcolo contributivo ‘proprio’ di Inarcassa, che consente margini di azione a garanzia della solidarietà e dell’equità infra e inter generazionale. Il passaggio al contributivo non ha modificato infatti il regime di finanziamento del sistema previdenziale della Cassa, che rimane a ripartizione e che consente, sempre nel rispetto della sostenibilità di lungo periodo, importanti interventi, superando il principio di “corrispettività” fra contributi e prestazioni, tipico del metodo contributivo in un finanziamento a capitalizzazione.

LA SENTENZA 9987/2020 DEL TAR LAZIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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