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Inarcassa: nessuna cancellazione fino ad un anno di sospensione dall'albo professionale

A partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall'Albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.

Inarcassa ha comunicato che, con decreto ministeriale del 20 marzo 2024, è stata approvata la modifica dell'articolo 7 dello Statuto Inarcassa, così come deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023.

In virtù di tale modifica, a partire dallo scorso 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall'Albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.

 

L'obbligo di iscrizione a Inarcassa

Sappiamo già che l'iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la
libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata
.

 

La novità: nessuna variazione con sospensione dall'albo inferiore alla durata di un anno

Come specificato da Inarcassa, la data sopracitata segna un cambiamento rispetto al precedente principio secondo il quale la sospensione dall’Albo professionale avrebbe avuto una conseguenza immediata anche sulla posizione previdenziale.

Secondo il nuovo orientamento, quindi, per la sospensione inferiore alla durata di un anno non ci saranno variazioni e il professionista resterà regolarmente iscritto alla Cassa.

 

Con sospensione superiore a 1 anno scatta la cancellazione

Qualora, invece, la sospensione superi i 365 giorni, questo comporterà la cancellazione dalla stessa per l’intera durata del provvedimento di sospensiva.

 

Il nuovo articolo 7 dello Statuto Inarcassa

Il comma 7.2 specifica che, ai fini dell'iscrizione ad Inarcassa, il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti, ancorché sospesi dall’albo professionale per la durata massima di un anno in ragione di un provvedimento adottato dall'Ordine professionale di appartenenza, che siano ad un tempo:

  • a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
  • b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
  • c) in possesso di partita I.V.A.

La sospensione dall’albo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall'Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di decadenza del carattere di continuità dell’esercizio della libera professione.


IL NUOVO STATUTO INARCASSA, IN SEGUITO ALLE MODIFICHE, E 'SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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