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Inarcassa, il 30 settembre scade il termine per pagare i minimi 2023, quanto dobbiamo versare

Tra pochi giorni scadrà il termine per saldare le quote relative ai contributi previdenziali Inarcassa, legati all'esercizio della libera professione. Nell'articolo di seguito un approfondimento sul soggettivo, l'integrativo e quello di maternità/paternità. Sono inoltre riportati i provvedimenti relativi agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcuni Comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana a maggio.

Contributi Inarcassa: anche chi ha ottenuto la deroga del minimo soggettivo deve versare la tranche riferita all'integrativo e a quello di maternità/paternità

Inarcassa, l'Ente di previdenza e assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, ricorda che il 30 settembre scade il versamento della seconda rata dei contributi minimi 2023, evidenziando che chi ha ottenuto la deroga del minimo soggettivo, non deve dimenticare, però, di versare la tranche dell'integrativo + maternità/paternità.

Gli avvisi di pagamento PagoPa sono disponibili nell'area riservata agli iscritti del sito della Cassa pensionistica privata. Per chi, invece, ha ottenuto la rateazione bimestrale, il prossimo versamento sarà a fine ottobre, ricorda Inarcassa.

Ricordiamo che i contributi minimi ordinari per l’anno 2023 sono pari a 3.264,00 euro. La seconda rata che scade il 30 di settembre ed è di € 1.632,00.

Perchè dobbiamo i contributi minimi ad Inarcassa

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:

  • il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
  • il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
  • il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
  • il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.

Chiarimenti sul contributo soggettivo di Inarcassa

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 125.450,00  per il reddito 2022 da dichiarare nel 2023.

È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT.
Per l’anno 2023 è pari a € 2.475,00.

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è inoltre applicata:

  • al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito precedentemente, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto;
  • al reddito professionale IRPEF qualora il professionista svolga, parallelamente all'attività professionale anche una attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all'anno solare.

Ciò in quanto, per tale periodo, il professionista dovrà cancellarsi da Inarcassa e conseguentemente versare presso la Gestione Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF. Anche in questo caso, il frazionamento del reddito verrà effettuato in dodicesimi in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione alla Cassa, così da parametrare la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa sul reddito professionale frazionato.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.

Nota Bene
A partire dal 01/01/2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

Chiarimenti sul contributo integrativo di Inarcassa

La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere; è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

  • il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
  • 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
  • 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2023 è pari a € 170.850,00.

È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT.
Per l’anno 2023 è pari a € 745,00.

Nota Bene
A partire dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo professionale.

In tal caso, poiché; il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.
Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Chiarimenti sul contributo di maternità/paternità di Inarcassa

Il contributo di maternità/paternità deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
Per l’anno 2023 l’importo della contribuzione di maternità/paternità ammonta ad € 60,00 (€ 22 da corrispondere con la prima rata dei minimi ed € 38,00 con la seconda rata).
Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

Provvedimenti per eventi metereologici Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana

22.06.2023 - Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/06/2023 ha deliberato i provvedimenti a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 in parte del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, cui è seguito il D.L. n. 61 del 1° giugno 2023 con le prime misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali.

I Comuni interessati, elencati nell’ allegato I del D.L. 61/2023, sono:

per l’Emilia Romagna:

  • in Provincia di Bologna, Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio, Calsalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Dozza, Fontanafelice, Imola, Loiano, Medicina, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia;
  • in Provincia di Ferrara, Argenta;
  • in Provincia di Forlì-Cesena, Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto;
  • in Provincia di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo;
  • in Provincia di Rimini, Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo.

per le Marche:

  • in Provincia di Pesaro e Urbino, Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino.

per la Toscana:

  • in Provincia di Firenze, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa.

A) SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Per i professionisti iscritti, non iscritti e per le Società con residenza o sede operativa nei territori sopra elencati alla data del 1° maggio 2023, viene prevista:

  • la sospensione di tutti i versamenti contributivi con scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023;
  • Il termine di pagamento dei contributi, senza applicazione di sanzioni e interessi, è stato posticipato al 30 novembre 2023 ed entro la stessa data saranno riattivati i piani di rateazione sospesi.

In particolare, saranno aggiornate le seguenti scadenze:

  • Contributi minimi 2023: la prima e la seconda rata possono essere pagate con i relativi Avvisi di Pagamento PagoPA rispettivamente entro il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024;
  • Contributi minimi 2023 rateizzazione bimestrali SDD: le 4 rate residue saranno poste in riscossione a partire dal 30 novembre 2023 fino al 31 maggio 2024;
  • Conguaglio 2021 rateizzazione SDD: le due rate residue saranno poste in riscossione il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024;
  • Contributo integrativo non iscritti e società: il contributo dovrà essere versato il 30 novembre 2023;
  • Piani di rateizzazione in corso SDD: riattivazione della riscossione delle rate mensili a partire dal 30 novembre 2023.

B) CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI

Gli iscritti ad Inarcassa che hanno subito un danno possono inoltre ottenere l'assegnazione di un contributo economico reversibile come da specifico bando pubblicato.

Il modulo di domanda per l’erogazione del contributo reversibile è a disposizione degli iscritti nella propria area riservata su Inarcassa On Line nel menu "Domande e Certificati > Domande".

I richiedenti devono essere Architetti e Ingegneri iscritti ad Inarcassa, in regola al momento della presentazione della domanda con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, nonché con precedenti concessioni e che risultino congiuntamente:

  • residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
  • proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall’evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall’evento calamitoso.

Come previsto dal Regolamento dell'Associazione per le Calamità naturali, i professionisti interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 120 giorni a far data dalla pubblicazione della presente informativa, avvenuta il 22 giugno 2023.

Attenzione, il termine di presentazione dell'istanza scade il 19 ottobre 2023.

C) INDENNITA’ UNA TANTUM GOVERNATIVA (art. 8 del decreto del decreto-legge n. 61/2023)

L’INPS riconoscerà ed erogherà ai professionisti iscritti a Inarcassa che hanno dovuto sospendere l’attività un’indennità pari a euro 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessi di euro 3.000,00.

I requisiti e le modalità di richieste sono illustrati nella Circolare INPS n°54 del 08/06/2023 nonché in eventuali successive comunicazioni da consultare sul sito dell’INPS.

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