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INARCASSA: entro il 31 maggio le richieste per la deroga al minimo soggettivo 2018

Chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a 15.931 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva: in quali casi

La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a 15.931 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I Requisiti

  1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
  2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
  3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La Domanda 

Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2018. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 29 giugno 2018, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

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