INARCASSA, deroga al contributo minimo soggettivo: entro il 31 maggio la presentazione delle domande
Per gli architetti e ingegneri iscritti a INARCASSA che nel 2023 prevedono di conseguire un reddito inferiore ai 17mila euro c'è la possibilità di deroga al contributo minimo soggettivo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 maggio.
Chi rientra nei parametri può pagare il 14.5% del solo reddito prodotto
Come riporta il sito di Inarcassa, c'è la possibilità di deroga del contributo minimo contributivo. La norma prevede infatti la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2023 un reddito professionale inferiore a 17.069,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2024, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).
I requisiti
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Presentazione della domanda
La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù; “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento d'iscrizione per anni precedenti. Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
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