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INARCASSA: considerazioni sull'abolizione del contributo minimo per i redditi bassi

Si viene a creare una forte disparità di trattamento tra coloro che dichiarano preventivamente a INARCASSA oggi che avranno un reddito inferiore a 15.960,00 euro e poi invece lo superano rispetto a coloro che non fanno la dichiarazione preventiva.

INARCASSA, con una decisione senza precedenti, consente ai professionisti con redditi bassi di non pagare i contributi minimi. Una soluzione accolta con grande favore ma che sulla rete ha però ricevuto numerose critiche.

Per cercare di fare chiarezza sull'argomento abbiamo aperto su INGENIO un dibattito, e qui di seguito riportiamo il primo contributo arrivato.

 


Cari Colleghi

quindici giorni fa vi avevo dato le prime informazioni sulla notizia apparsa con il comunicato stampa Inarcassa (allegato) dal titolo:

“Abolito il contributo minimo soggettivo per i redditi bassi”.

Ora sempre sul sito sono apparse le regole da seguire per poter accedere a questa novità che consente agli iscritti di non versare il contributo minimo soggettivo per l’anno in corso, se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore (per il 2014) a 15.690,00 euro.

Pur cercando di condensare tutti gli aspetti del tema, preciso che la descrizione e alcune riflessioni sono piuttosto lunghe e per questo mi scuso sin d’ora.

Ricordo innanzi tutto che:

  • Dalla norma sono esclusi gli Ingegneri ed Architetti giovani (cioè gli under 35), i pensionandi (cioè che presentano domanda di pensione entro l’anno) e i pensionati;
  • La deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo riduce in proporzione anche l’anzianità contributiva;
  • Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro le normali scadenze del 30 Giugno e 30 Settembre dell’anno in corso;
  • L’utilizzo della deroga dal pagamento del contributo soggettivo minimo può essere utilizzata, anche in modo non consecutivo, per cinque annualità al massimo. 

Cosa fare:

  • Fare domanda (esclusivamente telematica) entro il 31 Maggio cliccando su Inarcassa on line e poi Agevolazioni e infine Deroga al contributo soggettivo minimo.
  • Aderire al modulo di certificazione e assunzione di responsabilità già predisposto;
  • La domanda può essere annullata entro il 30 Giugno sempre ed esclusivamente per via telematica. 

Cosa accade poi:

1.      Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31/10/2015), sarà inferiore a 15.690,00 euro, verrà generato un MAV per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15;

2.      Se invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale (attenzione!!) o superiore a 15.690,00 euro verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 per un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%, quindi attualmente 0,25+4,50= 4,75%) sul solo contributo minimo soggettivo dovuto (cioè su 2.275,00 euro) e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 Giugno e 30 Settembre dell’anno prima).

3.      Se l’Iscritto versa un contributo soggettivo pari a zero o comunque inferiore al minimo la sua anzianità contributiva utile alla pensione viene ridotta in misura proporzionale a quanto versato. Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000,00 euro per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725,00 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365 [(725/2.275) * 365 gg.], cioè perderà 248 gg. di anzianità, che sono più di 8 mesi.

4.      L’Iscritto potrà integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). Esempio: il riscatto della “deroga 2014”, di 248 gg. nell’esempio precedente, sarà possibile entro il 31/12/2020. Il metodo sarà quello del regolamento riscatti ancora non deliberato per il caso in esame.

Riflessioni.

  • Sul punto 2. Si viene a creare una forte disparità di trattamento tra coloro che dichiarano preventivamente oggi che avranno un reddito inferiore a 15.960,00 euro e poi invece lo superano rispetto a coloro che non fanno la dichiarazione preventiva. La disparità consiste che i primi  pagheranno sui minimi soggettivi non versati gli interessi (indicati in BCE+4,5%=4,75%) rispetto ai secondi che pagheranno gli interessi più la sanzione (che dopo un anno è pari al 60% dei contributi non versati). Sempre i secondi potranno però accedere al ravvedimento operoso, se Inarcassa nel frattempo non avrà accertato il mancato pagamento. Il ravvedimento riduce la sanzione del 70% che quindi scende al 18% mentre gli interessi in caso di rateazione del debito diventano più bassi rispetto alla deroga. Sono infatti del 4,25% contro il 4,75%. Qui mi fermo perché se non vi siete persi voi, cari Colleghi, mi sto perdendo io. Ne deriva, semplificando, una conclusione contra legem: cioè l’iscritto ha la convenienza di dichiarare preventivamente comunque che avrà un reddito inferiore a 15.690,00 nel caso in cui non paghi per volontà o necessità i minimi soggettivi dell’anno corrente pur sapendo che avrà un reddito superiore.
  • Sul punto 3. In questo caso la disparità di trattamento ha l’aggravante che contrappone i giovani ai vecchi iscritti. Già nella formulazione della c.d Riforma 2012 i giovani iscritti avevano lamentato uno squilibrio a loro danno nel raggiungimento della sostenibilità a 50 anni rispetto ai vecchi iscritti. E anche in questo caso si può notare che l’abolizione del contributo soggettivo minimo alle condizioni proposte favorisce l’iscritto anziano rispetto all’iscritto giovane. Infatti è cosa nota che gli Ingegneri ed Architetti iscritti da molti anni hanno già maturato, spesso con il riscatto del corso legale di laurea, tutta o quasi l’anzianità richiesta dalla norma per accedere alla pensione. Rimane solamente il raggiungimento dell’età anagrafica. In questi casi l’assenza dell’anno contributivo non incide, mentre per i giovani il mancato pagamento dei contributi minimi, se non versato quanto prima e comunque nel quinquennio successivo, incide tantissimo nella maturazione e nel calcolo della loro pensione. In definitiva i vecchi iscritti potranno usufruire della deroga in maniera molto più interessante rispetto ai giovani iscritti.
  • Sul punto 4. A tutt’oggi non è stato ancora deliberato il metodo di calcolo (mediante riscatto) dei contributi soggettivi minimi che l’iscritto intendesse pagare nei cinque anni successivi alla deroga. Dalla lettura del documento consegnato ai Delegati in occasione del CND del 28+29 marzo scorso per la discussione, sembrerebbe (art.4.3) che il pagamento dei contributi non versati sia pari al solo contributo, oppure a scelta, pari al contributo più la rivalutazione del montante. Certo che l’iscritto oggi deve scegliere se effettuare la domanda di deroga, ma ancora non sa come e quanto pagherà i contributi minimi nel prossimo futuro per reintegrare l’anno perso in tutto o in parte.
  • Infine una riflessione sui tassi di interesse che oramai sono esplosi in mille percentuali diverse a seconda che si parli di ritardo o dilazione o rateazione o proroga o deroga o finanziamento.

Ricordo che:

  1. la possibilità di versare i contributi minimi in sei rate bimestrali anziché in due sole rate non ha interesse;
  2. il finanziamento per pagare i contributi previdenziali ha un tasso pari al BCE+3,0%;
  3. il finanziamento on line destinato all’attività professionale e all’anticipo di costi da sostenere per realizzare progetti commissionati, ha un tasso pari al BCE+3,5%;
  4. il saldo dei contributi, prorogato dal 31.12.13 al 30.04.14, aveva un tasso pari al BCE+4,5%;
  5. la rateizzazione quadrimestrale sui contributi ha un tasso pari al 4,25%;
  6. la rateizzazione quadrimestrale sulle sanzioni ha un tasso dell’1,00%.

A questo punto e prima di chiudere con i saluti, mi viene alla mente un proverbio della saggezza popolare veneta: “Xe pezo el tacon del sbrego” (E’ peggio la pezza dello strappo)

Con molta cordialità

Ing. Enrico Oriella

Delegato Inarcassa Provincia Vicenza