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INARCASSA: Approvate le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza

I ministeri vigilanti lo scorso 26 marzo hanno approvato, oltre all’introduzione della deroga di versamento della contribuzione minima, altre importanti modifiche al Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA

Approvate le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza

I ministeri vigilanti lo scorso 26 marzo hanno approvato, oltre all’introduzione della deroga di versamento della contribuzione minima, altre importanti modifiche al Regolamento Generale di Previdenza, che riportiamo qui di seguito in breve:

Pensione di Vecchiaia Unificata (art. 20 | RGP 2012 )
Poiché non è sempre vero l’assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (€10.854 nel 2014), ora è prevista l’applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata.

Pensione Minima (art. 28 | RGP 2012 )
Per garantire gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime previdenziale e tutelare le fasce più deboli, la nuova norma – applicata alle anzianità maturate fino al 2012 - prevede il calcolo della pensione minima in forma pro-rata per chi rispetta il parametro ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e vanta almeno 50 anni d’età e 20 anni di contribuzione al 31.12.2012. (art. 28 RGP 2012)

Pensioni di inabilità e invalidità (artt. 21 e 22 | RGP 2012 )
La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012). Inoltre, i trattamenti d’invalidità vengono trasformati d’ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore.

Il beneficio dell’anzianità contributiva aggiuntiva per la pensione di inabilità e invalidità ora viene riconosciuto per un periodo pari a quello che intercorre tra l’età al momento della domanda di inabilità o invalidità e l’età pensionabile ordinaria, nella misura massima di dieci anni.

A breve saranno disponibili sul sito INARCASSA gli aggiornamenti nelle sezioni dedicate, con informazioni complete e tutti i dettagli riguardo all’applicazione delle nuove norme.

FOnte: INARCASSA