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Inadempienze DURC: Intervento sostitutivo della stazione appaltante

La Circolare n. 3/2012 mette mano all’Art. 4 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici – intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.


Tale circolare impone che qualora risulti dal DURC che vi siano delle irregolarità nei versamenti verso gli Istituti e/o le Casse edili, il debitore venga sostituito dalla stazione appaltante. Tra i vari punti trattati dalla suddetta delibera sono di seguito riportati quelli salienti.


Operatività dell’istituto
La trattenuta delle somme a danno dell’appaltatore o subappaltatore sarà effettuata dopo le ritenute previste dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, pari allo 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Inoltre va segnalato che nel caso in cui il debito non sia in grado di colmare interamente le inadempienze del DURC, le somme dovute agli Istituti e/o alle Casse edili saranno proporzionali ai crediti dovuti a questi ultimi.


Intervento sostitutivo in caso di subappalto
Da rilevare che l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante è limitato “al solo personale impiegato nell’appalto” e che tale intervento sostitutivo “non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare”.