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In Sicilia un ulteriore passo verso la “certezza dei pagamenti” per i liberi professionisti

Il Disegno di legge n. 1259, approvato dalla IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha modificato la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, introducendo l’articolo sulla “Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi” riportando l’attenzione sulla “certezza dei pagamenti” per i liberi professionisti

Oggi l’esercizio delle professioni tecniche come quelle di ingegneri ed architetti viene svolto in una condizione di pericolosa deregolamentazione; una serie di concause - tra le quali la modifica della funzione originaria degli Ordini Professionali, l’abolizione dei minimi tariffari, la mancanza di controllo sulle competenze tra figure tecniche diplomate e laureate, la mancanza di controllo e sanzioni per la concorrenza sleale - ha fatto sì che la classe dei liberi professionisti tecnici abbia risentito oltremodo della crisi, stretta nella morsa della pressione fiscale e della difficoltà ad essere pagati a fronte del lavoro svolto.
Il Disegno di legge n. 1259, approvato dalla IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha modificato la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, introducendo l’articolo sulla “Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi” riportando in questo modo l’attenzione su una delle irrisolte questioni legate all’attività libero-professionale: la “certezza dei pagamenti”.
L’articolo è composto dai seguenti 5 commi:
1. Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi di cui alla presente legge, il Comune acquisisce l'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte così come previsto da contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. All’attestato di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è allegata l’autodichiarazione di cui al comma 1.
3. Qualora, durante il corso dei lavori, il titolare del titolo abilitativo provveda alla sostituzione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato è corredata dall'autocertificazione del tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle more dell'accertamento di un’eventuale responsabilità professionale del tecnico incaricato ovvero nell’ipotesi di contenziosi.
5. In mancanza delle autocertificazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’efficacia dei titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 16/2016 è sospesa per 90 giorni.
L’architetto La Mendola, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, commentando l’articolo sopradescritto, lo ha definito una “conquista importante, inseguita a lungo dalle professioni tecniche”. La Mendola ha anche auspicato l’introduzione di un “dispositivo analogo a quello lanciato in Sicilia, al fine di garantire la certezza dei pagamenti per i professionisti incaricati di pratiche nell’ambito dell’edilizia”, nella revisione del testo unico sull’edilizia - DPR 380 del 2001, che dovrebbe approdare a breve in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.