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In GU le norme per gli INCENTIVI per gli appalti verdi: ecco come cambiano le regole

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 13 del 18 gennaio 2016) la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (il cosiddetto collegato Ambiente).

In GU gli INCENTIVI per gli appalti verdi

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 13 del 18 gennaio 2016) la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (il cosiddetto collegato Ambiente).

Al centro della legge sono previste agevolazioni per le imprese con certificazioni ambientali Emas e Ecolabel che partecipano alle gare pubbliche; sconti sull'importo delle garanzie fideiussorie richieste nei bandi di gara e valutazioni premiali in sede di offerta.

Il testo contiene alcune novità (e ulteriori modifiche al codice dei contratti pubblici) che, in particolare, mirano a introdurre i cosiddetti «appalti verdi» attraverso un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di attestazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di «prodotti», comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio previsto dalla legge 221 consiste in una riduzione del 30% per i possessori di registrazioni Emas; del 20% per i possessori della certificazione Uni En Iso 14001, o del marchio Ecolabel, della «cauzione» a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Per promuovere l'adozione dei sistemi Emas ed Ecolabel si dispone che nella formulazione della graduatoria costituisca elemento di preferenza la registrazione Emas delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

La legge stabilisce, inoltre, come procedere all'applicazione dei «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi: si prevede l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei «Criteri ambientali minimi (Cam)», ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, di attrezzature per l'ufficio e di lampade.

La legge affida un ulteriore compito all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ossia monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi, (modifica l'articolo 7 del Codice dei contratti) e dispone che i bandi tipo contengono indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (modifica l'articolo 64 del Codice dei contratti).