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In Gazzetta le nuove norme per l’accesso alla professione di Perito Industriale

Pubblicata sulla GU n.124 del 28-5-2016 la Legge che prevede la laurea per i periti industriali.
Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale, non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di una specifica laurea.
Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.

Pubblicata sulla GU n.124 del 28-5-2016 la Legge che prevede la laurea per i periti industriali. 

Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale, non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di una specifica laurea.

Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.

 Le nuove disposizioni di modifica all’ordinamento professionale dei periti industriali sono contenute nella Legge 89/16, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.124 lo scorso 28-5-2016 e recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.
 
A un anno e mezzo dal Congresso Straordinario arriva quindi l’attuazione dell’obiettivo che la categoria aveva scelto a larga maggioranza dei delegati (82%).
E così il Consiglio nazionale, nel prendere atto della volontà espressa dalla base, ha messo in atto senza sosta una serie di iniziative finalizzate ad attuare la riforma dell’ordinamento professionale e a portare la Categoria oltre quel ponte. E’ quindi partita un’azione capillare di comunicazione con gli atenei che ha portato nel corso degli ultimi mesi ad una serie di accordi, finalizzati da un lato a sostenere l’innalzamento del titolo di studio per gli attuali iscritti che lo vorranno, dall’altro a costruire un percorso di laurea professionalizzante.
Parallelamente è stata avviato un dialogo, diventato sempre più fitto e proficuo, con la principale rappresentanza del mondo accademico, la Conferenza dei rettori (Crui) e il Consiglio universitario nazionale (Cun), che hanno dichiarato apertamente la massima disponibilità a collaborare per costruire un percorso accademico triennale per la professione tecnica.
 
LE NOVITÀ. Con la nuova legge cambia la disciplina concernente il titolo di perito industriale, stabilendo che esso spetta non più a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici, ma a coloro che siano in possesso della laurea di cui all’art. 55, comma 1, del D.P.R. 328/2001.
Cambiano in questo modo sia il titolo di studio richiesto per l’iscrizione nell’albo, sia i requisiti per la partecipazione all’esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.
Tra le novità anche abrogazione dell’art. 3, comma 3, della L. 17/1990, in base a cui hanno titolo all’iscrizione nell’albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l’abilitazione professionale prima dell’entrata in vigore del D.L. 9/1969 (L. 119/1969), concernente il riordino degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.
 
PERIODO TRANSITORIO. Per quanto riguarda il periodo transitorio, si confermal’efficacia ad ogni effetto dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell’entrata in vigore della L. 17/1990 - prevista dall’art. 3, comma 2, della stessa L. 17/1990, che viene esplicitamente richiamato.
Di fatto quindi per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge saranno efficaci, a ogni effetto di legge,
  • i periodi di praticantato già svolti e i titoli di studio già conseguiti, validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione,
  • nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
All’esame di Stato per l’abilitazione potranno accedervi anche chi conseguirà - entro il medesimo termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge - un titolo di studio valido a tal fine, ai sensi della normativa previgente.

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