Impugnabilità della Scia: decorsi i 30 giorni resta solo l'interesse pubblico (18 mesi)
Il Tar Marche ha stabilito che se il comune non impugna la Scia entro 30 giorni, ha tempo 1 anno e mezzo ma solo per motivi di interesse pubblico. La Scia, aggiungono i giudici, è un atto privato perché riguarda attività liberalizzate, quindi non è possibile l'impugnativa diretta
L'impugnabilità della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, da parte del comune, è questione di stretta attualità in ambito della normativa edilizia/urbanistica e l'ultima sentenza del Tar Marche (546/2016), in questo senso, conferma che ci sono limiti stringenti.
I due limiti principali per l'impugnabilità della SCIA, ripresi nella sentenza, riguardano:
- 30 giorni per contestare i contenuti della documentazione presentata;
- 18 mesi per agire in autotutela e solo per motivi di interesse pubblico.
Nella fattispecie, si contestavano alcuni interventi ritenuti abusivi, realizzati con Scia, e per i quali il vicino del soggetto interessato ai lavori sosteneva che il comune dovesse procedere all'accertamento degli abusi esercitando i poteri repressivi: il Tar Marche, dopo aver accertato la legittimità degli interventi, ha anche segnalato che in base alle regole vigenti i termini per l'impugnazione erano comunque scaduti.
Entro i 30 giorni
La norma di riferimento, citata nella sentenza, è l'art.19 comma 3 della legge 241/1990, secondo cui ci sono 30 giorni di tempo, da parte del comune, per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti. Inoltre, come evidenziato dai giudici, la segnalazione certificata di inizio attività è un atto privato perché riguarda attività liberalizzate e pertanto non è possibile l’impugnativa diretta. I controinteressati possono quindi solamente sollecitare il comune ad esercitare i suoi poteri di controlli.
Dopo i 30 giorni
Decorso il 'mese' di tempo, le possibilità sono tre. L'esercizio dei poteri in autotutela (art. 21 nonies della legge 241/1990), l’esercizio dei poteri sanzionatori per le dichiarazioni mendaci (art. 19, comma 3, seconda parte e art. 21, comma 1, della legge 241/1990) e l'esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 19, comma 6 bis della legge 241/1990).
Riguardo l'azione in autotutela, il termine - fissato dal Decreto Sblocca Italia e dalla Riforma della PA - è a 18 mesi "dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici". Passata quella soglia, quindi, i lavori realizzati con Scia saranno "al sicuro" da eventuali contestazioni.
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