Imprese e le misure per il caro bolletta: le novità del 2023
La crisi energetica che l’Unione Europea sta affrontando, a causa della situazione geopolitica attuale, ha spinto tutti gli stati membri a adottare misure di mitigazione per far fronte all’incremento dei costi dell’energia. Dallo scorso febbraio 2022 si registra un aumento del costo del gas di almeno quattro volte, incremento che si ripercuote sul prezzo dell’energia elettrica, la cui produzione ad oggi è ancora fortemente dipendente dall’utilizzo del gas naturale. A tal proposito, la nuova Legge di Bilancio rifinanzia i crediti d’imposta a favore delle imprese per far fronte ai rincari energetici e innalza le aliquote. Vediamo nel dettaglio come sono stati potenziati gli aiuti alle imprese.
I crediti d’imposta per le imprese
Le misure di mitigazione per il caro energia rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda la Legge di Bilancio 2023, LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43). I fondi messi a disposizione dalla Stato ammontano a circa 21 miliardi di euro e sono destinati a misure per aiutare famiglie e imprese, al fine di contrastare gli effetti dell’aumento del costo di gas ed elettricità. In parte, le risorse serviranno sia per riconfermare, per il 1° trimestre del 2023, le misure già adottate in precedenza, sia per incrementare le aliquote della detrazione a favore delle imprese che registrano un incremento sostanziale rispetto a quanto rilevato nel medesimo periodo ante-pandemico.
Nello specifico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, la nuova Legge di Bilancio già all’articolo 1 conferma gli aiuti alle imprese sottoforma di credito d’imposta sui costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale:
- credito d’imposta innalzato dal 30 al 35 per cento per bar, ristoranti ed esercizi commerciali;
- credito d’imposta aumentato dal 40 al 45 per cento per le imprese energivore e gasivore;
- per il primo trimestre 2023 è confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette.
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell’anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Nel paragrafo seguente, analizzeremo nel dettaglio tutte le casistiche considerate dalla nuova finanziaria per l’anno 2023.
Aliquote e beneficiari: tutti i dettagli
- Per le imprese a forte consumo di energia elettrica, iscritte nell’apposito elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel primo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato in funzione al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).
- Per le imprese non energivore con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Per le imprese a forte consumo di gas naturale, iscritte nell’apposito elenco della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023, è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi da gli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Per le imprese non gasivore è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Come calcolare il credito
Per il calcolo dei parametri determinanti ai fini dell’accessibilità o meno all’incentivo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con CIRCOLARE N. 36/E pubblicata il 29 novembre 2022, riprendendo quanto riportato all’interno del Decreto Aiuti.
In particolare, per le imprese non energivore e non gasivore il calcolo del credito di imposta deve essere svolto dalla azienda fornitrice di gas ed energia qualora per l’ultimo trimestre del 2022, il primo trimestre 2023 e il quarto trimestre del 2019 l’azienda fornitrice sia la medesima. La richiesta dovrà avvenire tramite Pec e il venditore dovrà, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, inviare al proprio cliente, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.
Le imprese che hanno cambiato fornitore di energia rispetto all’anno 2019 dovranno invece svolgere i calcoli in modo autonomo.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, deve definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Attualmente ARERA non ha ancora aggiornato la Deliberazione con le suddette indicazioni ma ci si può riferire intanto al documento emanato il 6 dicembre dello scorso anno “DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022 669/2022/R/COM ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 5 DEL DECRETOLEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144 (DECRETO AIUTI-TER) COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 NOVEMBRE 2022, N. 175 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 (DECRETO AIUTI-QUATER). Nello specifico, all’interno della comunicazione, il fornitore di energia dovrà specificare:
Energia Elettrica
- a) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel terzo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel terzo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh superiore al 30%, bisogna indicare il valore del credito di imposta spettante al cliente e relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente; se l’incremento è inferiore al 30%, bisogna indicare che la condizione di accessibilità al credito di imposta di cui al DL Aiuti non è verificata;
- f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E.
Gas naturale
- a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al terzo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
- c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa;
In ogni caso potranno essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 5, del DL Aiuti-ter e di cui all’articolo 1, comma 5, del DL Aiuti-quater e, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione potranno essere soggette all’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, che potranno prevedere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
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