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Impianti rinnovabili, fotovoltaico, agrovoltaico e mini-eolico: le semplificazioni del DL PNRR Ter

All'interno del Decreto PNRR 3, è contenuta una nuova e corposa disciplina di semplificazioni, a livello urbanistico, per la posa in opera di pannelli solari fotovoltaici, infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, impianti agrovoltaici.

Il decreto-legge 13/2023, ribattezzato PNRR-Ter, contiene al suo interno specifiche disposizioni in materia di ambiente ed energia, che toccano da vicino l'attività dei professionisti tecnici e la normativa urbanistica.

Con due articoli, il 47 e 49, si va infatti a 'disegnare' una nuova disciplina della posa in opera dei pannelli solari e dell'installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili: aree e fasce di rispetto

L'art.47 va a modificare la direttiva RED II (decreto legislativo 199/2021), che all'articolo 20 contiene la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Come spiegato nella relazione illustrativa ufficiale al DL PNRR-Ter, il decreto di cui sopra, in attesa dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali ad hoc, al comma 8, lettere da a) a c-quater), considera idonee, ai fini di cui al suindicato comma 1, determinati tipi di aree.

Il DL 13/2023 va quindi, al comma 1, lettera a), a modificare la lettera c-bis.1) del richiamato articolo 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, prevedendo che, proprio nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate tali i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.

Non solo: viene anche ridotta la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art.136 del decreto legislativo 42/2004 (Codice Urbani), determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

In particolare:

  • l’attuale fascia di 7 chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di 1
    km per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento
    metri;
  • si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici

Viene inoltre inserito il nuovo articolo 22-bis al d.lgs. 199/2021, grazie al quale:

  • sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • se l’intervento di cui sopra ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza;
  • la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di compatibilità di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

Le modifiche sono relative all’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e, tra l'altro, prevedono che:

  • per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, che l'autorizzazione sia rilasciata - dal MASE, sentito il MIT e d'intesa con la regione interessata - nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque;
  • l'autorizzazione unica (AUA) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico a è pari a centocinquanta giorni.

Comunità energetiche rinnovabili

In stretto collegamento col decreto appena inviato all'UE sugli incentivi per le comunità CER, si prevde che, fino al 31 dicembre 2025 gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Impianti rinnovabili in zone tutelate: nuove regole per il silenzio-assenso

Con riguardo agli interventi ricadenti in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, si prevede che la realizzazione degli stessi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

Varianti dentro le stazioni elettriche senza SCIA

Le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse, aventi ad oggetto edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche, possono essere effettuati senza la necessità di presentare una denuncia di inizio attività.

Incentivi per le comunità energetiche

Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021.

L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

Energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici: semplificazioni normative

L’articolo 49, al comma 1, apporta modifiche puntuali agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Tra queste, si dispone che:

  • anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri (cd. mini-eolico), se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. In caso di aree o edifici vincolati o protetti, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace;
  • gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;
  • gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole (cd. impianti agrovoltaici), se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 199/2021, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se:
    • sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
    • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in
      cemento o difficilmente amovibili;
    • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

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