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IMPIANTI GEOTERMICI: da alcune Regioni prime regole e disposizioni per l’installazione e utilizzo

Piemonte e Lazio tra le Regioni che stanno definendo regole tecniche per un maggior utilizzo della geotermia

Piemonte e Lazio tra le Regioni che stanno definendo regole tecniche per un maggior utilizzo della geotermia
 
Sembra che qualcosa si muovi nel campo della geotermia. Dopo il vuoto legislativo creato dal D.lgs. 28/2011 in base al quale, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, doveva essere approvato un decreto ministeriale per regolare la posa in opera delle sonde geotermiche e i casi in cui poter usare le procedure abilitative semplificate, il Piemonte ha deciso di procedere pubblicando, con il Decreto dirigenziale 66/2016, le linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche.
 
PIEMONTE: LE LG. Nelle Linee Guida gli impianti di sonde geotermiche sono stati suddivisi in:
a) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;
b) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore).
In particolare, le Linee Guida specificano le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti ed i contenuti tecnico progettuali degli elaborati che si ritiene costituiscano la base conoscitiva minima per una corretta valutazione delle ricadute ambientali.

 
LAZIO. Con la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 2016, n. 3 il Lazio detta disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
Oggetto della legge le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010, ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 Mw termici, ottenibili da fluido geotermico alla temperatura dei reflui di 15 gradi centigradi.
Nella legge prevista anche l’istituzione di un registro degli impianti al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale.
 

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