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Impianti fotovoltaici: requisiti "edilizi" per poter beneficiare delle tariffe incentivanti

L'articolo 3 del DM 5 maggio 2011 definisce l'impianto fotovoltaico realizzato su edificio in termini di impianto "i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2". Se non si ha prova che nel progetto originario il manufatto sul quale è installato l'impianto prevedesse la chiusura verticale su tutti i lati, l'incentivo non si può ottenere.

Quali sono i requisiti per i quali un impianto fotovoltaico può essere ammesso alla tariffa incentivante prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011?

A tale domanda, interessante e pertinente considerando anche questo preciso momento storico, risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 6757/2023 dell'11 luglio, con la quale si esprime sul ricorso di una società contro il GSE (Gestore dei servizi energetici) in merito al respingimento della domanda di accesso agli incentivi per impianto fotovoltaico di potenza pari a 60 kw.

I motivi del diniego

Secondo il GSE, “dall’analisi del dossier fotografico e degli elaborati grafici allegati, è emerso che l’impianto in oggetto è stato installato sulla copertura di un manufatto carente di strutture edilizie verticali atte a delimitare uno spazio di volume definito”.

Il TAR Lazio, poi, respingeva il ricorso della società osservando - in particolare - che:

  • l’art. 1, co. 1, lett. a), dpr 412/1993, definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici”;
  • il successivo art. 3 contiene una “classificazione generale degli edifici per categorie” con ordinamento basato sulla specifica “destinazione d’uso”.

In conclusione, il manufatto oggetto del giudizio non rientra nella definizione del art. 1, co. 1, lett. a), d.P.R. cit., ragione per cui la ricorrente non avrebbe titolo per accedere alla tariffa incentivante prevista per l’impianto fotovoltaico realizzato su edifici.

Si arrivava così sino a Palazzo Spada, chiamato a dirimere la questione.

Impianto fotovoltaico su edificio: chiarimenti

In primis, il Consiglio di Stato osserva che l’art. 3 del DM 5 maggio 2011 definisce l’"impianto fotovoltaico realizzato su edificio" in termini di impiantoi cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalita' individuate in allegato 2".

Il suddetto allegato 2 richiama la nozione di edificio di cui all’art. 1 del dpr 412/1993, secondo cui per “edificio” si intendeun sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici”. Tale definizione è riportata anche nelle Regole applicative del GSE.

Ancora: Palazzo Spada ha già avuto modo di affermare, in relazione alla riportata definizione di “edificio,” che “L'elemento della chiusura, sebbene non espressamente previsto dalla disposizione oggetto di rinvio (e cioè l'art. 1), deve ritenersi, tuttavia, un requisito strutturale, funzionale e connaturato alla tipologia degli edifici rispetto ai quali il citato d.P.R. n. 413 riconosce la possibilità di ottenere la certificazione energetica” (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 462 del 24 gennaio 2022): ciò per la ragione che la lettura sistematica delle previsioni contenute nel dpr 412/93 evidenzia che il regolatore ha considerato “edifici” varie tipologie di costruzioni, tutte, però, caratterizzate dal fatto di costituire/contenere ambienti chiusi su tutti i lati; coerentemente con ciò, il Regolamento in parola detta tutta una serie di disposizioni relative alla climatizzazione degli ambienti, che appunto non hanno senso se riferite anche a costruzioni prive di pareti perimetrali o a locali non isolati dall’ambiente esterno.

Applicando tali principi, il ricorso va 'cassato', visto che si dibatte di un nuovo “manufatto industriale industriale realizzato con struttura metallica” costituito da una “struttura di acciaio in luogo del c.a.p.”.

Con SCIA del 23 marzo 2012 la Società appellante ha comunicato la posa, sul lato ovest del manufatto, di un pannello in lamiera coibentata. Non essendo stata prodotta in giudizio tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie, in particolare le tavole progettuali, non è possibile stabilire se il manufatto, sulla cui copertura sono stati posati i pannelli fotovoltaici, dovesse essere realizzato chiuso su quattro lati, ma il fatto che, con la SCIA del 23 marzo 2012, sia stata prevista la posa di un pannello coibentato sul lato ovest lascia intendere che nel progetto originario fosse previsto che il fabbricato rimanesse aperto almeno su tale lato; la documentazione fotografica prodotta in giudizio dal GSE, peraltro, mostra chiaramente il manufatto privo di almeno due delle pareti perimetrali, con molte automobili parcheggiate sotto la copertura, ciò che lascia pensare che le fotografie siano state scattate a lavori già terminati (e non in corso d’opera come sostiene l’appellante).

In definitiva, non essendo state prodotte in giudizio le tavole progettuali allegate alle pratiche edilizie e stante che le fotografie in atti non ritraggono il manufatto da tutte le prospettive, non si ha prova che nel progetto originario il manufatto prevedesse la chiusura verticale su tutti i lati, né che tale chiusura completa sia stata ottenuta con la posa del pannello coibentato sul lato ovest. E trattandosi di elemento determinante ai fini della decisione è evidente che era onere della Società appellante fornire rigorosa dimostrazione della consistenza del fabbricato nel momento in cui provvedeva ad inoltrare la richiesta degli incentivi.

Il manufatto sul quale 'posano' gli impianti non è un edificio: niente incentivi

Dal tutto consegue che:

  • (i) il manufatto sul quale sono stati posati i pannelli fotovoltaici non può essere qualificato quale “edificio”, a termini del D.M. 5 maggio 2011;
  • (ii) l’impianto fotovoltaico realizzato non può qualificarsi quale “impianto su edificio”, ma si configura invece come “grande impianto”;
  • (iii) per accedere alle tariffe incentivanti la Società appellante avrebbe dovuto preventivamente chiedere al GSE, ai sensi dell’art. 6 e 8 del D.M. 5 maggio 2011, l’iscrizione all’apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all’Allegato 3-A del suddetto decreto.

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