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Impianti fotovoltaici in zona vincolata: non serve l'autorizzazione paesaggistica

L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresa l'autorizzazione paesaggistica

Non è necessario richiedere e ottenere l'autorizzazione paesaggistica per realizzare degli impianti fotovoltaici dentro un Parco tutelato, mentre essa serve per un cappotto termico che, peraltro, può essere soggetto a determinati limiti di installazione.

Lo ha chiarito il Tar Brescia con la sentenza 778/2024, che si occupa del ricorso di una cittadina contro un Parco e un Comune per il diniego parziale delle autorizzazioni paesaggistiche relative a due interventi:

  • l'installazione di un impianto fotovoltaico;
  • la realizzazione di un cappotto termico su un edificio situato in un'area con vincolo paesaggistico.

 

Impianti fotovoltaici in zona vincolata: non serve l'autorizzazione paesaggistica

Il TAR ha annullato il divieto imposto dal Parco e dalla Soprintendenza per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il tribunale ha stabilito che l'installazione di impianti fotovoltaici rientra nella manutenzione ordinaria e, ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs. 28/2011, non richiede autorizzazioni paesaggistiche, a meno che l'edificio non sia soggetto a vincoli specifici (che non riguardano il caso in esame).

La nuova normativa, entrata in vigore nel 2022 col Decreto Energia, era applicabile al momento in cui l'autorizzazione è stata negata, rendendo illegittimo il diniego.

Da sottolineare che l’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011, introdotto, nella  dall’art. 9, comma 1, DL 17/2022 prevede che “l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, … e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice”.

Per l’immobile della ricorrente viene in rilievo invece il vincolo ex lege di cui all’art. 142, comma 1, lett. f, d.lgs. 42/2004, concernente “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”, che non rientra nell'eccezione, e dunque è assoggettato alla regola di cui all’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011.

In definitiva, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non occorreva alcuna autorizzazione paesaggistica, e pertanto, in sede di rilascio di tale provvedimento per le altre opere che formavano oggetto dell’intervento edilizio progettato dalla ricorrente, non poteva essere adottata una prescrizione che vietasse l’installazione di quell’impianto.

 

Cappotto: serve l'autorizzazione paesaggistica e in questo caso può essere realizzato solo internamente

In questo caso, invece, il TAR ha confermato il diniego del Parco di realizzare il cappotto termico all'esterno dell'edificio, richiedendo che fosse realizzato internamente.

Questa decisione si basa sulle norme del Piano Territoriale del Parco (PTC), che impone il rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie degli edifici storici o di pregio.

Il cappotto esterno avrebbe alterato la percezione della facciata e creato differenze rispetto agli edifici adiacenti, compromettendo il contesto paesaggistico.

Nello specifico, il comma 15 dell’art. 33 del PTC prescrive, per gli edifici appartenenti a questa categoria, che “conservano i valori originari sia nell’impianto urbanistico sia per i caratteri architettonici, che devono essere inderogabilmente conservati; a tal fine gli interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene ai rapporti complessivi con l’ambiente”.

Ne discende che l'intervento edilizio progettato deve conservare inderogabilmente “i valori originari … per i caratteri architettonici” e deve tutelare “i singoli elementi strutturali ed architettonici” preesistenti.

Questi stringenti vincoli giustificano il rigore della prescrizione imposta dalla Soprintendenza, e doverosamente recepita nell’autorizzazione paesaggistica, di realizzare il cappotto termico all’interno dell’edificio anziché all’esterno, “in modo da non alterare la percezione della facciata e da non creare differenze con la parte di edificio sulla quale non si interviene”.

La suddetta prescrizione, dunque, che è frutto dell’esercizio di discrezionalità tecnica, non risulta connotata da profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, e pertanto è da ritenersi pienamente legittima.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE

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