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Impianti fotovoltaici con moduli a terra: le novità sui limiti del Decreto Agricoltura

Il Decreto Agricoltura approvato dal Senato limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Niente limitazioni per gli impianti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile e per gli impianti già avviati

Dove si potranno collocare gli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole?

Il Decreto Agricoltura interviene sul tema con alcune modifiche rispetto alla prima versione, visto che nel testo approvato il 4 luglio dal Senato sono state fatte delle precisazioni in merito, sostituendo il 'divieto generalizzato' con il divieto 'condizionato' e l'indicazione di alcune esenzioni allo stesso.

Ricordiamo che il testo passa ora all'esame della Camera per la definitiva conversione in legge e vediamo tutte le novità con il prezioso aiuto del dossier ufficiale del Senato.

 

Impianti fotoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole: i limiti

L'articolo 5, comma 1, modificato durante l'esame in Commissione, limita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti, permettendola solo in alcune specifiche aree:

  • siti già dotati di impianti della stessa fonte, limitatamente a interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, purché non comportino un incremento dell'area occupata;
  • cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, comprese quelle già soggette a ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato non ancora ripristinate, nonché discariche chiuse o ripristinate;
  • siti e impianti disponibili per le società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, gestori di infrastrutture ferroviarie e concessionarie autostradali;
  • siti e impianti disponibili per le società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli degli aeroporti delle isole minori;
  • aree interne agli impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole situate a non più di 500 metri dall'impianto o stabilimento;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza massima di 300 metri.

 

Niente limitazione per le Comunità energetiche rinnovabili o per l'attuazione del PNRR

Questa limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o ai progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), né ai progetti necessari per raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Inoltre, come precisato dal comma 2 introdotto in sede referente, si esentano dalla limitazione all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra in zone agricole i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti, inclusa la valutazione ambientale, o per i quali sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.


IL TESTO DEL DL AGRICOLTURA APPROVATO DAL SENATO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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