Impianti a fonti rinnovabili: finalmente online le modalità operative per la Piattaforma Aree Idonee
La piattaforma aree idonee (PAI) è uno strumento fondamentale per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), e rappresenta una risorsa per regioni e province autonome. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ha recentemente pubblicato le modalità operative della PAI che promette di semplificare e armonizzare le informazioni relative alle infrastrutture energetiche, contribuendo a un approccio più strategico e sostenibile nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia.
La Piattaforma Aree Idonee del GSE
Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 21 giugno 2024 ha stabilito quali siano le norme per individuare le aree adatte all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in base all’art. 21 dello stesso DL. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della “Piattaforma Aree Idonee” (PAI) come supporto alla gestione delle aree valide per l’installazione di nuovi impianti. Tale piattaforma è stata realizzata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) e dalla stessa gestita.
Recentemente il GSE ha pubblicato “le Modalità Operative della Piattaforma Aree Idonee (PAI)” per l'acquisizione e all'aggiornamento dei dati di competenza dei soggetti interessati.
In particolare la PAI fornisce:
- l’analisi e qualificazione del territorio, comprendendo sia le infrastrutture già esistenti che quelle autorizzate o in fase di autorizzazione;
- l’accesso per i soggetti autorizzati a un servizio di valutazione del potenziale installabile, oltre alla classificazione di superfici e aree;
- la raccolta e scambio di dati con altre Pubbliche Amministrazioni ed Enti che dispongono delle informazioni necessarie per la caratterizzazione del territorio;
- l’accesso ai dati indicati nell’articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per le attività di monitoraggio;
- l’aggiornamento continuo delle informazioni e dei dati resi disponibili.
Il GSE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 17 settembre 2024 n. 320, garantisce la PAI assicurando l'accessibilità e l'aggiornamento continuo dei dati e delle informazioni di cui dispone.
I seguenti soggetti:
- regioni e Province Autonome o gli enti da esse delegati;
- istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- TERNA;
- gestori di Rete;
- operatori del trasporto di gas e i soggetti concessionari del servizio di distribuzione del gas;
- gestori delle reti di teleriscaldamento;
sono obbligati a fornire al GSE i dati richiesti entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento e a notificare prontamente eventuali modifiche a tali dati. Successivamente il GSE ha l'obbligo di aggiornare i dati e/o le informazioni ricevute dai fornitori entro 30 giorni dalla loro ricezione.
Linee guida per la trasmissione dei dati al GSE
Il GSE chiarisce anche come i file devono essere trasmessi, infatti i dati devono essere inviati tramite la sezione "Trasmissione dati" della PAI, dove gli utenti delle Regioni e delle Province Autonome, effettuato l'accesso alla Piattaforma attraverso l'Area Clienti del GSE, possono utilizzare un’apposita funzionalità per il caricamento dei dati.
I file da caricare devono rispettare i seguenti requisiti:
- i file devono essere inclusi in un archivio con formato ".zip" e denominati con il "Nome dell'Ente Amministrativo" e la "Tipologia di dato";
- il nome del file non deve contenere caratteri speciali (‘@-,.<>);
- l'archivio ".zip" inviato deve contenere almeno i seguenti file necessari per il corretto utilizzo di uno shapefile:
- 01_AreeIdonee.dbf;
- 01_AreeIdonee.prj;
- 01_AreeIdonee.sbx;
- 01_AreeIdonee.shp.
Solo dopo un’attenta verifica i dati verranno pubblicati sulla Piattaforma.
Secondo le linee guida pubblicate, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e altri enti (TERNA, gestori reti, etc.) forniscono al GSE le informazioni di loro pertinenza, riguardanti l'ambiente e le infrastrutture energetiche, in particolare:
- l’ISPRA fornisce dati sulla localizzazione e lo stato delle bonifiche dei siti contaminati;
- la TERNA, invece, offre informazioni sugli impianti da fonti rinnovabili, sulla produzione di energia e sulla rete di trasmissione nazionale;
- i gestori di reti elettriche comunicano dettagli sulla rete di distribuzione;
- i gestori di gas forniscono dati sulla rete di distribuzione e sull'allaccio di impianti di biometano.
- i gestori delle reti di teleriscaldamento condividono informazioni sulla propria rete.
Anche tali dati dovranno essere trasmessi nei formati specifici previsti dal disciplinare della piattaforma e saranno pubblicati sulla stessa del GSE solo dopo una verifica della loro completezza e congruità.
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