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Impianti a fonti rinnovabili, attenzione al catasto: una variazione può influenzare gli incentivi statali

La variazione catastale rappresenta un procedimento fondamentale per l'aggiornamento dei dati relativi agli immobili, essa è necessaria in caso di modifiche strutturali, cambi di destinazione d’uso, frazionamenti, fusioni e rettifiche di errori. L’importanza della variazione catastale è emerso anche in relazione agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, come evidenziato nella sentenza del Tar Lazio n. 3235/2025, dove si evince come le modifiche catastali possano influenzare l'accesso agli incentivi.

L’influenza della variazione catastale sulle richieste di incentivi

Variazione catastale: normative e procedure

La variazione catastale è una comunicazione ufficiale che viene presentata al Catasto dell'Agenzia delle Entrate con lo scopo di aggiornare i dati relativi a un immobile già registrato.

Questa variazione può riguardare principalmente:

  • modifiche strutturali;
  • cambi di destinazione d’uso;
  • frazionamenti;
  • fusioni;
  • ampliamenti e variazioni areali;
  • introduzione ed eliminazione di vani;
  • rettifiche di errori nei dati catastali.

La variazione catastale, a carico dei proprietari dell’immobile, viene presentata generalmente attraverso la procedura Docfa (Documento Catasto Fabbricati), redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere).

Inoltre il tema della variazione catastale è riportato anche nel DPR 380/01, in particolare all’art. 23 comma 7 si sottolinea che “ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5”.

Quindi completato l'intervento edilizio, il direttore dei lavori, o più in generale un tecnico abilitato, deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione ovvero il collaudo finale e contestualmente, deve essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure una dichiarazione che attesti che tali opere non hanno comportato modifiche del classamento.

Detto ciò, non è sempre prevista la documentazione della variazione catastale, in particolare essa può essere bypassata quando:

  • non vengono riscontrati variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione DOCFA:
  • vengono eseguiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione oppure messa a norma di impianti, purché vengano sempre utilizzati materiali comparabili con gli originari tali da non risultare evidentemente migliorie dal punto di vista della rivalutazione del valore immobiliare del bene;
  • l'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità, in tal caso però la potenza installata deve essere inferiore a 3 kW per numero di unità immobiliari servite.

L’importanza della variazione catastale sugli incentivi per gli impianti, emerge dalla sentenza del Tar Lazio n. 3235/2025.

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Il ruolo della variazione catastale nel diniego degli incentivi per energie rinnovabili

Il ricorrente del caso ha presentato ricorso contro il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A, relativamente il diniego degli incentivi per un impianto eolico onshore situato nel Comune di Apricena (FG). La sentenza, respinge il ricorso della società ricorrente confermando la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal GSE, facendo emergere la questione della variazione catastale e della sua influenza sulla decisione finale.

La società ricorrente è titolare di tre impianti eolici onshore di potenza pari a 0,060 MW ciascuno e aveva presentato istanza per accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2016. Tuttavia, il GSE aveva respinto la richiesta, sostenendo che i tre impianti, dovessero essere considerati come un unico impianto con potenza cumulativa a causa della loro contiguità catastale.

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Il caso ha evidenziato che la variazione catastale avvenuta nel 2017, ha modificato l'assetto delle particelle catastali su cui insistevano gli impianti. In particolare, una particella, originariamente sede di uno degli aerogeneratori, è stata soppressa, dando vita a due nuove particelle.

Malgrado questa variazione, il GSE ha considerato i tre impianti come un'unica entità e la società ricorrente, pur ammettendo la contiguità, ne ha contestato la decisione, attribuendo la responsabilità della situazione al gestore della rete elettrica, Enel, che avrebbe modificato arbitrariamente la soluzione tecnica di connessione.

Il Tar ha respinto le argomentazioni della società appellante, ribadendo che “il Gestore comunicava al (...) ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10- bis L 241/1990 della relativa richiesta, contestando che 1) all’atto della presentazione dell’istanza di incentivazione gli aerogeneratori dei 3 impianti erano ubicati su particelle catastali contigue; 2) i punti di consegna degli impianti FER104574 e FER104575 insistevano sulla medesima particella catastale; 3) il punto di consegna dell’impianto FER103268 insisteva su una particella contigua a quella sulla quale insistevano i punti di consegna dei 2 impianti FER104574 e FER104575. In base all’istruttoria condotta, il GSE riteneva che gli impianti dovessero considerarsi come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma degli impianti (…)”. Tale configurazione ha portato il GSE a considerare i tre impianti come un unico impianto.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la responsabilità di Enel nella scelta dell'ubicazione dei punti di connessione è infondata. Inoltre non risulta degna di nota “la mancata effettuazione del sopralluogo da parte del GSE sulle particelle al fine di verificare la responsabilità di Enel nella scelta dell’ubicazione dei punti di connessione, rilevando, per i profili di competenza del GSE, unicamente il dato oggettivo della contiguità degli impianti, (...) essendo i rapporti tra la ricorrente ed Enel (...) estranei al procedimento di ammissione agli incentivi.”

Quindi la responsabilità di Enel nella scelta dell'ubicazione dei punti di connessione è irrilevante ai fini del procedimento di ammissione agli incentivi, poiché il GSE deve basarsi esclusivamente sui requisiti oggettivi previsti dalla normativa.

La sentenza del Tar Lazio evidenzia come la variazione catastale possa incidere anche sulle richieste di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili. Il caso della società ricorrente dimostra come modifiche nell'assetto catastale possano quindi avere ripercussioni significative sull'accesso ai benefici previsti dalla legge, soprattutto quando tali modifiche configurano la contiguità territoriale di più impianti.

 

LA SENTENZA DEL Tar Lazio n. 3235/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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