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Il Vademecum dello STRUTTURISTA Siciliano

ORDINE INGEGNERI MESSINA

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Si è conclusa la presentazione e spiegazione dell’utilizzo del Portale del Genio Civile “Portos” per la trasmissione delle istanze da presentare con la nuova procedura Regionale.

Bravo e paziente l’Avv. Mario Parlavecchio che da mesi gira tra le varie Provincie Siciliane confrontandosi con Tecnici e Uffici al fine di far conoscere l’utilizzo del Portale.

Di fatto non è altro che una semplice compilazione di 6 pagine che una volta a “regime” semplificherà di molto le procedure burocratiche.

Al contempo porterà un beneficio economico per i tanti Professionisti che “annulleranno” le spese per la produzione di copie cartacee.

Al fine di rendere un servizio alla categoria, anziché proporre come sempre fatto un articolo che potesse spiegare e rendere edotti i Professionisti, abbiamo pensato di “raccogliere” le tante domande che quotidianamente sentiamo.

Le risposte saranno condivise non per il singolo interlocutore, ma per i tanti lettori di Ingenio Messina.

 

D) Da quando non si potranno più trasmettere al Genio Civile, le istanze in formato cartaceo, ma solo tramite Portale?

R) Dal 17/06/19 (il 14/06/19 era l’ultimo giorno utile) non sarà più possibile presentare le istanze in autorizzazione ai sensi dell’art.93 e 94 del DPR 380/01 (Sicilia) (ex art. 17 e 18 L.64/74), corredate anche dal deposito ai sensi dell’ex art.4 L.1086/71 (oggi art.65 DPR 380/01 Sicilia). Si rammenta che la Sicilia è a Statuto speciale e che il DPR 380/01 risulta essere stato “recepito e modificato” dalla L.R. 10/08/16 n.16.

 

D) Quali istanze potranno essere presentate con “Portos”?

R) Solo quelle relative al rilascio degli art. 65, 93 e 94 del DPR 380/01 Sicilia (ex art.4 L.1086/71, artt.17 e 18 L.64/74).

 

D) Tutte le altre istanze non incluse in questi articoli come verranno presentate?

R) Con il modo tradizionale e precisamente quello cartaceo. Pertanto, relazione a struttura ultimata, collaudo, parere tecnico preventivo ecc.. si presenteranno cartaceamente come sempre fatto.

 

D) E’ stata approvata la Legge “sblocca-cantieri”. E’ valido in Sicilia l’art.94bis del DPR 380/01?

R) No, si deve attendere che la Regione Sicilia (a Statuto Speciale) leggiferi in merito. Si rammenta che nella L.R. 16/16 la Regione non ha previsto il recepimento dinamico dell’art.94 e pertanto lo stesso dovrà essere “normato”.

 

D) Nelle more del “recepimento” cosa si fa e cosa si applica?

R) Si applica quanto previsto nell’allegato A al DDG n. 189 del 23 aprile 2019

 

D) Quali sono gli interventi di cui occorre il rilascio del parere del Genio Civile?

R) Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità):

  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità);
  2. Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) superi 2,5 TC o TD;
  3. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (All.1 – elenco A), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (All.1 - elenco B);
  4. Le costruzioni con elementi di cui al punto 7.2.2 delle NTC 2018: “... elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m., elementi precompressi con l’esclusione dei solai di luce superiore a 8 m.), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in §7.10.5.3.2...”.
  5. Gli interventi relativi a costruzioni ricadenti in zone R3, R4, P3 e P4 del PAI e nelle relative fasce di rispetto di cui al DPRS 15/04/2015;
  6. le costruzioni con uso pubblico, ricadenti nelle classi III e IV di cui al Capitolo 2.4.2 delle NTC 2018;
  7. le strutture delle opere pubbliche, come definite dall’art.3 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
  8. gli interventi soggetti a verifica a campione di cui alla successiva lettera D.

 

D) Quali sono gli interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile?

R) Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia), ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, (interventi di “minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):

  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche a media e bassa sismicità (zone 3 e 4);
  2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto 8.4.1 del DM 17/01/2018;
  3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);
  4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C).

Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018).

 

D) Quali sono gli interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione e né deposito del progetto al Genio Civile?

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):

  1. Gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (All. 2):

Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n° 32 del 18 aprile 2019, dopo la fine dei lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta.

Allegato A - appendice 2

Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:

a)      Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

b)      Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;

c)       Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;

d)      Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;

e)       Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;

f)        Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;

g)      Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;

h)      Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato;

i)        Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;

j)        Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo:

k)       Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;

l)        Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;

m)    Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;

n)      La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;

o)      L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;

p)      Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

 

D) Nel caso di deposito del progetto. Si possono iniziare subito i lavori?

R) No. Si dovrà attendere prima il riscontro del sorteggio.

I progetti da verificare saranno selezionati dagli Uffici del Genio Civile, a mezzo di sorteggio che avverrà con procedura informatica tramite algoritmo certificato, con cadenza settimanale, alle ore 24,00 del mercoledì. I risultati del sorteggio verranno resi immediatamente pubblici sul portale informatico.

Pertanto si potrà iniziare solo se NON sorteggiati.

Saranno, altresì, sottoposti a verifica preventiva progetti non sorteggiati ma ritenuti, dal Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, di particolare complessità dal punto di vista geologico e/o strutturale; l’individuazione di tali progetti sarà resa nota sul portale informatico nella stessa data del primo sorteggio utile.

Le verifiche saranno eseguite entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito del progetto, presso gli Uffici del Genio Civile.

 

A breve verrà pubblicato il video sull’utilizzo del Portale del Genio Civile a seguito dell’esercitazione svolta a Messina il 17 giugno.

 

Un particolare ringraziamento ai vari Presidenti degli Ordini Ingegneri di Sicilia e in modo sentito, al Presidente della Consulta Regione Sicila Elvira Restivo per il grande lavoro svolto per rendere funzionale e funzionante una realta Regionale che dovrà sempre vedere

L'INGEGNERE AL CENTRO DELLA TECNICA