Le regole per l’ammortamento dei software
Rubrica di EUROCONFERENCE – articolo di Viviana Grippo
Le regole per l’ammortamento dei software
Per definire il trattamento contabile da riservare ai software occorre prima capire se trattasi di:
- software di base o
- software
I primi, software di base, sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento dei pc (si pensi a programmi come Windows); essi sono quindi costituiti dai sistemi operativi di uso comune. I secondi, i software applicativi, sono invece gli altri programmi che necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria al fruitore (ad esempio i programmi di contabilità per i commercialisti, o i programmi di progettazione per gli ingegneri, architetti geometri, ecc.).
È chiaro che i primi sono indispensabili, senza di essi l’elaboratore non avrebbe senso.
L’approccio contabile è diverso a seconda delle tipologie di software cui si fa riferimento, vediamolo nel dettaglio.
In caso di software di base è immediato comprendere che il costo sostenuto non potrà che essere capitalizzato sul cespite/elaboratore cui si riferisce e allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore.
In merito al software applicativo, invece, occorre fare un ulteriore distinguo a seconda che esso sia:
- acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero
- acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato.
Nel primo caso il software andrà rilevato in stato patrimoniale alla voce B.I.3 tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, nel secondo caso la licenza d’uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
Possono anche verificarsi degli ulteriori casi, ovvero che:
- il software sia autoprodotto per uso interno e non sia giuridicamente tutelato o
- il software sia autoprodotto per uso interno e giuridicamente tutelato.
Al verificarsi della prima fattispecie i relativi costi andranno imputati in conto economico nell’esercizio di sostenimento; se però il software realizzato dovesse rilasciare la sua utilità in azienda per più anni, allora esso dovrà essere rilevato in stato patrimoniale e più precisamente nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Nel caso di software autoprodotto e giuridicamente tutelato questo dovrebbe essere allocato, invece, nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”.
Fiscalmente diverse appaiono le norme in tema di ammortamento.
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