Il tempo intercorso per l’iscrizione nel casellario informatico come presupposto per l’annullamento
Il casellario informatico rappresenta un sistema digitale fondamentale per la trasparenza nella gestione delle informazioni relative alla condotta delle imprese. Recentemente, la sentenza del Tar Lazio n. 4815/2025 ha evidenziato le condizioni per l'annullamento dell'iscrizione di un'impresa appaltatrice nel casellario, in seguito a un ricorso contro l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).
Il casellario informatico: un sistema per la trasparenza
Il casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rappresenta uno strumento essenziale per la trasparenza e il monitoraggio nel settore degli appalti pubblici. Questo registro informatizzato raccoglie e gestisce informazioni rilevanti su operatori economici, inclusi provvedimenti di esclusione dalle gare e inadempienze contrattuali, contribuendo a garantire l'integrità e la legalità dei processi di affidamento.
Regolamentato dal Codice degli Appalti già dal 2016 con il DLGS 50, il casellario è consultabile dagli enti appaltanti e dagli operatori economici stessi, costituendo un elemento cruciale nel contrasto alla corruzione e nel promuovere una competizione leale nel mercato pubblico.
Il Casellario Informatico ANAC opera attraverso una serie di meccanismi ben definiti per garantire trasparenza e controllo negli appalti pubblici, quali:
- l’annotazione nel casellario, mediante la quale le stazioni appaltanti registrano nel casellario le informazioni sui comportamenti rilevanti degli operatori economici, come inadempienze contrattuali o esclusioni da gare, in conformità con l'art. 10 del Codice degli Appalti (DLGS 36/23). Le annotazioni hanno una durata specifica e in alcune casistiche possono essere modificate o cancellate.
- la consultazione, aperta ai soli soggetti autorizzati, come le stazioni appaltanti e le SOA (Società Organismo di Attestazione), i quali possono accedere al casellario per verificare l'affidabilità degli operatori economici;
- l’integrazione con altre banche dati, infatti il casellario è collegato alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), permettendo una visione completa e unificata delle informazioni sugli appalti;
- la cancellazione dell’annotazione, come anticipato, le modalità e i casi specifici ove è possibile alla modifica o alla cancellazione in caso di contenziosi o cambiamenti rilevanti sono definite in modo dettagliato.
Questi meccanismi assicurano che il sistema sia trasparente, equo e in grado di prevenire comportamenti illeciti. Nello specifico, infatti, le linee guida L'ANAC forniscono indicazioni precise su tutti gli aspetti menzionati, in particolare sono ben dettagliate le modalità su come effettuare le registrazioni e le valutazioni, lasciando però un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti per casi particolari.
In definitiva, il Casellario Informatico ANAC svolge un ruolo chiave nel promuovere la trasparenza degli appalti pubblici, centralizzando informazioni cruciali sugli operatori economici e sui contratti pubblici. Attraverso l'inserimento di annotazioni relative a esclusioni da gare, inadempienze contrattuali o altri comportamenti rilevanti, il casellario fornisce agli enti appaltanti uno strumento affidabile per valutare l'affidabilità e la conformità dei partecipanti.
Questo meccanismo riduce il rischio di irregolarità, garantendo una competizione più equa e accessibile. Inoltre, favorisce la condivisione di informazioni tra amministrazioni pubbliche, rafforzando la fiducia nel sistema degli appalti e nell'integrità dei processi. Esso rappresenta quindi uno strumento essenziale per monitorare e prevenire pratiche illecite.
A sottolineare quando sia invece giustificato l’annullamento dell’iscrizione di un’impresa appaltatrice nel casellario informatico è la sentenza del Tar Lazio n. 4815/2025.
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L’annullamento dell'iscrizione nel casellario
Il Tar del Lazio ha recentemente accolto il ricorso presentato da una società appaltatrice contro l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’A.N.A.C., annullando l’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di una segnalazione relativa alla risoluzione di un appalto.
Il caso nasce dall’affidamento quando l’Università Federico II decide di intraprendere dei lavori di riqualificazione mediante trasformazione di un'area fatiscente adiacente un plesso universitario in uno spazio da destinare a parcheggio veicoli. La gara era stata vinta dalla società ricorrente e nei mesi successivi, le parti avevano avviato le procedure necessarie per l’inizio dei lavori.
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In seguito l’Università ha comunicato alla società, la risoluzione del contratto attraverso una nota dirigenziale, motivando la decisione con un decreto dirigenziale datato luglio 2023. Ricevuta la comunicazione, la società ha contestato la decisione, evidenziando di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e di essere pronta a eseguire i lavori in tempi brevi.
Tuttavia l’Università ha mantenuto la decisione di risoluzione e la segnalazione di risoluzione è stata successivamente iscritta nel Casellario Informatizzato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L’impresa ricorrente, ritenendo illegittima tale iscrizione, ha presentato ricorso al Tar per chiederne l’annullamento, sostenendo che il procedimento non fosse stato condotto correttamente.
Il Tar ha alla fine emesso una serie di provvedimenti volti ad accogliere la domanda della società ricorrente, sospendendo di fatto l’annotazione nel Casellario. Successivamente, l’ANAC in autotutela, ha rimosso l'annotazione ma in seguito ha avviato un nuovo procedimento finalizzato all'iscrizione della segnalazione nel casellario informatizzato “della segnalazione di risoluzione contrattuale inviata dall’Università (…)”.
A questo punto si è reso indispensabile un nuovo intervento del Tar, che ha emesso una sentenza dichiarando la cessazione della materia del contendere sottolineando che “la cessazione della materia del contendere (allo stato e con specifico riferimento ai provvedimenti gravati nel giudizio) in quanto la pretesa di parte ricorrente (all’annullamento dell’annotazione impugnata con il presente ricorso) risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. (impregiudicata, naturalmente, ogni decisione che l’Autorità riterrà di poter/dover adottare – tenuto conto del quadro normativo di riferimento – all’esito del nuovo procedimento avviato; e salvo il diritto di parte ricorrente di contestare la stessa – al ricorrerne dei presupposti – nell’ambito di un nuovo giudizio)”.
In seguito l’ANAC ha provveduto a iscrivere nuovamente l’annotazione nel Casellario Informatizzato, provocando la reazione della ricorrente, che ha nuovamente impugnato l'atto con un nuovo ricorso. La società ha contestato l’iscrizione nel Casellario sollevando varie motivazioni tra cui quella che l’ANAC abbia avviato il procedimento di iscrizione oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 12 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, determinando una dilatazione complessiva del procedimento superiore ai 270 giorni consentiti.
Il Tar ha accolto il ricorso, riconoscendo che “(…) provvedimento di annotazione che intercorra dopo circa un anno dai fatti oggetto di segnalazione «arreca all’operatore economico un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le Stazioni appaltanti (tenuto conto che la rilevanza delle notizie ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo e che i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati)» (cfr., ancora: T.a.r. Lazio, I-quater, n. 12061/2023); ha quindi affermato la natura necessariamente perentoria del termine di conclusione di quel procedimento.”
Riassumendo, il Tar ha evidenziato che un provvedimento di annotazione emesso dopo quasi un anno dai fatti oggetto di segnalazione arreca un pregiudizio sproporzionato all’operatore economico.
La sentenza del Tar rappresenta un’importante pronuncia in materia di annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ribadendo l’importanza del rispetto dei termini procedurali e della motivazione degli atti amministrativi.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 4815/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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