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Il TAR sblocca la ZPS a Messina tenuta in ostaggio dalla REGIONE

ORDINE & ZPS

Ringraziamo il Prof. Avv. Antonio Saitta per averci fornito l'importante novità riguardante lo "sblocco" di una parte dell'edilizia messinese tenuta in ostaggio dalla Regione Siciliana e afferente alle Zone a Protezione Speciale (ZPS).

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E' stato il TAR della Sicilia a seguito di un ricorso promosso dal Prof. Saitta e dall'Avv. Parisi con Sentenza pubblicata il 16/03/21, a decreterare e certificare gli errori commessi dalla Regione. La stessa a sua volta, aveva indotto anche il Comune di Messina a perseverare dinieghi in virtù di superiori decisioni.

Come recitato in Sentenza: "... La Regione, pertanto, non avrebbe potuto introdurre, in via autonoma e unilaterale, la citata sospensione (non contemplata dall’ordinamento e, comunque, temporalmente non determinata) dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza comunale. Per quanto sopra esposto e assorbiti gli ulteriori motivi, in relazione ai quali non residua alcun interesse dato che l’illegittimità della disposta sospensione ha effetto invalidante sulla nota comunale di recepimento delle disposizioni impartite dall’A.R.T.A., il ricorso è fondato con conseguente annullamento, per quanto di interesse, dei provvedimenti impugnati, restando impregiudicata la valutazione di incidenza, da parte dell’amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’annullamento delle note ARTA del 9 maggio 2019 e del 31 ottobre 2019 viene ovviamente disposto limitatamente alla parte concernete la sospensione delle procedure di VINCA oggetto di impugnativa; la precisazione si rende necessaria poiché la nota del 30 ottobre 2019 contiene altre determinazioni (in particolare in ordine alle procedure VIA/VAS) estranee al thema decidendum e comunque non oggetto di impugnativa ..."

A seguire, il comunicato stampa inviato dal Prof. Antonio Saitta e dal collega Avv. Maurizio Parisi. 

Un particolare ringraziamento ai due validi Professionisti che sono riusciti a farsi portavoce delle istanze dei tantissimi tecnici e cittadini che a gran voce chiedevano lo "sblocco della ZPS" a Messina.

"Con sentenza n. 814 del 2021, depositata oggi, il T.A.R. di Catania, Sez. II, Pres. Francesco Brugaletta, rel. Agnese Anna Barone, ha annullato i provvedimenti con i quali la Regione siciliana ed il Comune di Messina hanno sospeso i procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale (c.d. “VINCA”) in tutte le parti del territorio della Città interessate dai provvedimenti di vincolo in quanto Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).
Il giudizio è stato promosso dal Prof. Avv. Antonio Saitta e dall’Avv. Maurizio Parisi perché il Comune, dopo aver espresso parere favorevole al progetto di realizzazione di una villetta a Rodia di proprietà della loro assistita, non aveva rilasciato il provvedimento finale sulla base di un protocollo di intesa tra Comune e Regione sottoscritto il 3 ottobre 2019 di sospensione di tutte le pratiche ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo ambientale.
I legali hanno evidenziato l’illegittimità degli atti delle due amministrazioni per avere sospeso a tempo indeterminato l’approvazione dei progetti che, pur conformi alla legge, non sono esitati per la mancata produzione degli atti di pianificazione urbanistica richiesti dalla Regione e che il Comune non ha, fino ad ora prodotto. In particolare, nel ricorso si è stigmatizzato come, anziché obbligare il Comune a completare gli atti necessari, si sia preferito bloccare a tempo indeterminato l’esame della gran parte dei progetti edilizi ricadenti in questa amplissima e pregiata area del territorio cittadino, a tutto danno dei cittadini e delle attività produttive.
I giudici amministrativi catanesi hanno accolto integralmente le censure mosse nel ricorso osservando come «nel caso di specie, pur non potendo disconoscere la sussistenza delle ragioni di prudenza sottese alle esigenze “cautelari” rappresentante dall’amministrazione regionale a fronte di un quadro di fatto connotato, da una parte, da incontestate problematiche di degrado ambientale all’interno della ZPS in questione e, dall’altra, dal grave ritardo dell’amministrazione comunale nell’approntare rimedi idonei a risolvere la problematica di fondo dell’omessa valutazione dei cd “impatti cumulativi” (sia sotto forma di revisione dello strumento urbanistico richiesta sin dal 2008, sia sotto forma di predisposizione dello “studio di approfondimento” per l’analisi degli effetti cumulativi diretti e indiretti sui siti Natura 2000 del territorio comunale di Messina) tali ragioni di “opportunità” non sono sufficienti – in mancanza di una norma attributiva del relativo potere - a legittimare una sospensione dei procedimenti VINCA che risulta, pertanto, estranea al paradigma normativo di cui all’art. 1 della l.r. 13/2008 e più in generale alla legge n. 241/1990 sostanziandosi, di fatto, in una sospensione sine die priva di giustificazione normativa».
Tale pronuncia non interessa soltanto il caso specifico, ma afferma un importantissimo principio di interesse generale. Il Comune, infatti, se da un lato dovrà adesso approntare e con urgenza i nuovi strumenti urbanistici ripetutamente sollecitati dalla Regione, è parimenti obbligato a rilasciare i provvedimenti di Valutazione di Incidenza rimasti illegittimamente sospesi, con il conseguente blocco delle attività edilizie compatibili con i rigidi parametri di protezione ambientale e la produzione di gravi danni per tutti i cittadini e gli operatori interessati.
Messina, 16 marzo 2021
Avv. Maurizio Parisi                               Prof. Avv. Antonio Saitta"

IN ALLEGATO LA SENTENZA

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