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Il SuperSismabonus Acquisti è senza limiti ma il fotovoltaico prende il Superbonus solo a certe condizioni

Ok al Superbonus anche per le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo realizzata dall'impresa costruttrice prima del termine degli interventi antisismici "trainanti", effettuando il pagamento di tali spese all'atto del rogito.


La risposa n.57/2022 del Fisco è veramente interessante perché tratta, assieme, di due grandi 'must' in materia di bonus edilizi cioè SuperSismabonus Acquisti e Superbonus 'classico' (nel caso, per installazione di impianto fotovoltaico).

Vale quindi la pena esaminarla tenendo ben presente che, come spesso accade, ogni interpello 'fa storia a se' ed è sempre e solo considerabile per la risposta che l'Agenzia delle Entrate fornisce al singolo Istante.

 

L'acquisto degli appartamenti dopo la demo-ricostruzione

Un contibuente vuole acquistare 8 appartamenti da un'impresa di costruzioni, che ha in corso un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato compreso in zona sismica 3, e fruire del Superbonus 110% nel limite di spesa di 96.000 euro per ciascun appartamento.

I lavori saranno realizzati sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune all'impresa costruttrice per eseguire lavori di demolizione e ricostruzione con realizzazione di un fabbricato plurifamiliare composto da 20 unità abitative a destinazione residenziale; l'impresa costruttrice dichiara che sono stati rispettati tutti gli adempimenti normativi previsti ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013, cioè il Sismabonus Acquisti, che spetta agli acquirenti delle unità immobiliari che saranno poste in vendita successivamente all'esecuzione dei lavori.

 

L'installazione del fotovoltaico durante i lavori di costruzione

Ma non è finita qui perché l'Istante, durante i lavori di costruzione, intende far installare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 KW e un sistema di accumulo di potenza pari a 6 KWh per ogni unità immobiliare acquistata. Il relativo costo sarà a suo carico e aggiunto al prezzo per l'acquisto di ciascun immobile.

Tale intervento, in quanto "trainato" dagli interventi "trainanti" antisismici effettuati dall'impresa, rientra tra quelli agevolabili ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.119 del DL 34/2020.

Il SuperSismabonus Acquisti è senza limiti ma il fotovoltaico prende il SuperEcobonus solo a certe condizioni

Le richieste

Si chiede quindi:

  1. se esistono limiti riguardo al numero di unità immobiliari che è possibile acquistare godendo del SuperSismabonus Acquisti;
  2. come procedere per ottenere la detrazione della spesa che intende sostenere per l'installazione degli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo atteso che, ai fini del Superbonus, tale intervento "trainato" deve essere effettuato congiuntamente agli interventi "trainanti" realizzati dall'impresa costruttrice e che le spese relative al predetto intervento "trainato" devono essere sostenute nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti";
  3. quando deve essere formalizzato il contratto di cessione dell'energia non auto-consumata in sito al GSE, per poter beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, considerato che non è possibile procedere a tale cessione prima del trasferimento dell'immobile e della conclusione delle operazioni di allaccio delle utenze e di collaudo degli impianti.

 

SuperSismabonus Acquisti senza limiti (ma entro il 30 giugno 2022)

Per rispondere al primo quesito, le Entrate ricordano - dopo aver riepilogato esaustivamente le regole del Sismabonus, del Sismabonus Acquisti e del SuperSismabonus Acquisti - che come chiarito con circolare n. 30/E del 2020, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma.

E' cioè necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022, scadenza, appunto, del SuperSismabonus Acquisti.

Quindi, in assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione in commento, l'Istante potrà beneficiare del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare residenziale acquistata.

Il predetto limite di spesa di 96.000 euro è riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Tradotto al caso specifico: 96 mila euro x 8, in totale 768 mila euro.

 

SuperEcobonus impianti fotovoltaici: le condizioni

Le Entrate passano al secondo quesito, confermando che il Superbonus spetta per gli interventi di installazione di sistemi fotovoltaici e di accumulo, ma a condizione che:

  • l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, con le modalità di cui all'art.13, comma 3 del d.lgs. 387/2003, l'energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art.42-bis del DL 162/2019.

Se queste condizioni sussitono, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000,00 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Attenzione al passaggio sui trainati e i trainanti: con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi "trainati" sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

In pratica: in ottica Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Nel caso di specie, si ritiene che l'Istante potrà fruire del Superbonus anche per le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo realizzata dall'impresa costruttrice prima del termine degli interventi antisismici "trainanti", come rappresentato, effettuando il pagamento di tali spese all'atto del rogito.

Importante: la detrazione delle spese per la predetta installazione è subordinata alla condizione che tali spese siano distintamente contabilizzate rispetto al corrispettivo dovuto per l'acquisto delle unità immobiliari e che il relativo pagamento sia effettuato, salvo l'importo del corrispettivo oggetto eventualmente di sconto in fattura, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (cd. bonifico parlante).

 

Come formalizzare il contratto di cessione dell'energia non auto-consumata in sito al GSE?

Ultima, ma non per ultima, la "questione GSE".

Queste le coordinate del Fisco: in seguito alla presentazione dell'istanza presentata dal contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo prevede che il GSE effettui un'istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.

Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione di tale iter, il contribuente potrà fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col GSE a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.


LA RISPOSTA 57/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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