Il Superbonus ritoccato dal DL Aiuti-Quater: percentuali e scadenze per condomini, unifamiliari, IACP
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater con entrata in vigore delle modifiche apportate dal Governo Meloni, proponiamo uno schema riassuntivo dello stato dell'arte per il Superbonus sia a livello di scadenze che, soprattutto, di percentuali che si possono detrarre.
Anche se siamo ancora in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua effettiva entrata in vigore, il Decreto Aiuti-Quater licenziato dal Governo lo scorso 7 novembre ha già portato parecchio scompiglio nel mondo delle costruzioni perché, di fatto, opera una sorta di mini-rivoluziuone in materia di Superbonus.
Abbiamo già avuto modo di vedere le novità che il provvedimento ha apportato (o meglio: apporterà, da quando entrerà in vigore) sulla maxi-agevolazione edilizia e anche di approfondire cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori e chi deve ancora iniziarli, ma è utile, a questo punto, proporre uno schema dello stato dell'arte per il Superbonus 'dopo' l'avvento del DL Aiuti-Quater, sia a livello di scadenze che, soprattutto, di aliquote (cioè di percentuali che si possono detrarre).
Condomini: 90% nel 2023, poi a scalare fino al 2025
Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia, il Superbonus andarà a scalare in questo modo:
- 90% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate);
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025.
Attenzione alla discriminante CILA-Superbonus per capire la data limite: per i condomini che hanno già deliberato l’intervento e che presentano entro il 25 novembre 2022 la CILAS, la detrazione spetterà ancora al 110%, come dichiarato dal premier Giorgia Meloni in sede di presentazione del DL Aiuti-Quater.
Al momento, in attesa di chiarimenti più specifici, seguono l'orizzonte temporale di cui sopra - e di percentuali a scalare 90-70-65 - anche gli interventi realizzati dalle ONLUS e dalle organizzazione del terzo settore.
Edifici unifamiliari: 110% per i vecchi lavori fino al 31/3/22 con 30% SAL al settembre 2022, 90% per i nuovi ma solo per chi ha reddito inferiore ai 15 mila euro
Qui ci sono due situazioni diverse, vediamole bene.
1. Per gli interventi già effettuati (lavori in corso d'opera) dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è stata prorogata al 31 marzo 2023 purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori.
Tradotto: il Superbonus continuerà ad applicarsi nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che abbiano già rispettato il requisito del completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
2. Per chi avvia i lavori a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31/12/2023, c'è la possibilità di fruire del Superbonus al 90% ma SOLO se vengono rispettate due condizioni:
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, soglia opportunamente elevata in base al quoziente familiare.
IACP e cooperative al 110%: tutto immutato
In ultimo, il Superbonus resta al 110% con le scadenze cristallizate come da Decreto Rilancio, per determinati interventi edilizi effettuati da soggetti particolari, ovverosia:
- 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023).
Fotovoltaico e colonnine elettriche
Ricordiamo, visto che il ricorso al fotovoltaico sta aumentando anche in virtù delle semplificazioni apportate di recente in materia, che la scadenza delle detrazioni del Superbonus per l'installazione di un sistema solare fotovoltaico è stata allineata a quella degli altri lavori oggetto del Superbonus.
Per quel che riguarda invece le colonnine elettriche di ricarica, il Superbonus si calcola un tetto di spesa di:
- 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che installano al massimo 8 colonnine;
1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine.
Quote di ripartizione: 4 o 5 a seconda dell'anno di riferimento
Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione del credito o per lo sconto in fattura) sono 5 per le spese sostenute nel 2020 e 2021, 4 per le spese sostenute nel 2022.
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