Superbonus
Data Pubblicazione:

Il Superbonus 110 scende del 50% con uso promiscuo anche solo potenziale

Agenzia delle Entrate: la maxi-agevolazione del 110% in presenza di utilizzo promiscuo dell’unità immobiliare, anche se soltanto potenziale e non effettivo, spetta esclusivamente sul 50% delle spese sostenute

Superbonus per uso promiscuo dell'immobile

Abbiamo già parlato dell'utilizzo promiscuo dell'unità immobiliare e della possibilità di fruire del Superbonus 110%, ma stavolta l'Agenzia delle Entrate - DRE Calabria risponde a un quesito ancora più specifico e interessante, cioè cosa succede se l'utilizzo promiscuo - ad esempio per studio professionale 'dentro' l'appartamento - è solo potenziale e non effettivo?

L'istante, proprietario di un immobile censito nella categoria A/3 con relative pertinenze, è intenzionato ad eseguire interventi che possono fruire del 110% ex art. 119 del DL 34/2020, usufruendo anche dello sconto in fattura, con il consenso del fornitore, ai sensi del successivo art. 121.

L'immobile è concesso in comodato al padre che svolge l'attività di agente di commercio mentre l'istante, dotato di partita iva in qualità di consulente, ha acquisito altra porzione di immobile da terzi in comodato per esercitare la propria attività, superando gli eventuali dubbi sull'utilizzo promiscuo dell'immobile oggetto dei lavori.

Ci sono quindi una serie di dubbi sulla piena applicabilità del 110%, dal momento che l'immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato "ad uso promiscuo".

 

Persone fisiche e Superbonus: riepilogo

La risposta delle Entrate è utile per ricordare che le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) dell'art.119 DL Rilancio possono beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

In relazione alle persone fisiche, la Circolare n. 24/E del 2020 al paragrafo 1.2 precisa che "Con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

 

L'utilizzo promiscuo

In relazione agli immobili adibiti ad uso promiscuo, con la Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che relativamente agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale (occasionale o abituale), in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Tale principio - ricorda il Fisco - si applica anche qualora sull'unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività professionale siano realizzati interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del2013 (cd. sismabonus). Ciò in quanto per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento generale.

Stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.

 

Il caso particolare: l'utilizzo potenziale promiscuo

Infine, le Entrate specificano che, nel 'nostro' caso, la valutazione per la detraibilità deve essere necessariamente eseguita tenendo conto di criteri oggettivi, quindi nella considerazione che ad oggi l'immobile oggetto degli interventi edilizi risulta essere sede dell'esercizio dell'attività del padre convivente dell'istante, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato.

Pertanto, pur essendo l'immobile oggetto degli interventi soltanto potenzialmente utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, con la conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi sostenuti in ossequio alle disposizioni applicabili per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 54 del Tuir (sebbene, nella realtà si tratti di un agente di commercio), la Dre Calabria ritiene che la detrazione maggiorata del 110% spetti, in tal caso, esclusivamente sul 50% delle spese sostenute, dovendo valutare l'utilizzo promiscuo anche potenziale.

 

In condominio è diverso?

Nelle FAQ ufficiali del Governo, però, abbiamo 'scoperto che' la norma stabilisce che la limitazione di cui si è parlato sopra riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, quindi, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

 

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Il Superbonus 110 si calcola sulla metà delle spese con uso promiscuo anche solo potenziale

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più