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Il sottotetto è proprietà del condominio e non del costruttore

Per la Cassazione, i sottotetti vanno considerati oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale a meno di diverse condizioni all'atto di acquisto

Il sottotetto, parte comune dell'edificio 'normata' dall'art. 1117 del Codice Civile, è di proprietà del condominio e non del costruttore, a meno che non risultino condizioni diverse all'atto dell'acquisto o per caratteristiche strutturali specifiche dello stesso sottotetto.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, che con la recente sentenza 23902/2016 ha disatteso le 'richieste' di una casa costruttrice, stabilendo la piena applicazione dell'art.1117 sopracitato, secondo cui i sottotetti (ambienti posti tra il soffitto dell'ultimo piano e il tetto dell'edificio che servono a proteggere il piano da caldo, freddo e umidità) devono considerarsi oggetto di proprietà comune dei singoli còndomini.

Per questo, secondo i giudici supremi, che il sottotetto appartiene a ciascun condòmino pro quota che lo può usare come ogni altro vano condominiale, purché non ne impedisca il pari uso e godimento agli altri condòmini. Al sottotetto vanno pertanto applicate le regole fissate dal c.c per le parti comuni dell’edificio e i criteri di ripartizione delle spese previsti dall’articolo 1123.

Solamente quando il rapporto tra il sottotetto e la destinazione d'uso comune manchi (o meglio, venga meno) si può ritenere il sottotetto di pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano, sempre qualora assolva all'esclusiva funzione di isolarlo o proteggerlo: in tal caso, la proprietà si determina in base all'atto di compravendita o regolamento condominiale oppure in base alla funzione a cui è destinato.