Il sistema delle vie di esodo verticali alla luce della novità introdotte dal DM 18.10.2019
Approfondimento sulle novità del dm 18.10.2019 per le scale di sicurezza esterne come vie di esodo verticali nella progettazione antincendio
Il principale obiettivo della prevenzione incendi è la tutela e la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente.
Ne consegue che una corretta progettazione delle vie di esodo di una qualsiasi attività a rischio contribuisce in modo determinante all’incolumità delle persone e garantisce una maggior sicurezza alle squadre di sicurezza che dovranno intervenire.
Le modifiche introdotte dalla recente revisione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 18.10.2019) al sistema delle vie di esodo verticali credo vadano lette proprio in tale senso, in particolare per quanto riguarda la definizione di scala di sicurezza esterna e di filtro a prova di fumo, in quanto hanno ripercussioni sugli affollamenti e sulle capacità di deflusso.
Le scale di sicurezza esterne: cosa cambia
Le scale di sicurezza esterne rientrano tra le vie di esodo esterne che secondo la definizione del punto S.4.5.3.3 del codice sono:
- Scale, rampe, passerelle, camminamenti che devono essere completamente esterni alle opere di costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m² e non devono essere investite dai prodotti della combustione. Tali requisiti si ritengono soddisfatti se riconducibili ad uno dei criteri della tabella S.4-5 di seguito riportata.
Tabella S.4-5: Criteri per la realizzazione di vie di esodo esterne orizzontali o verticali
- Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:
a) per piani con quota ≤ 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;
b) nei restanti casi, una via di esodo protetta con caratteristiche di filtro.
Questo secondo enunciato, introdotto dal D.M. 18.10.2019, evidenzia come la scala esterna al servizio di edifici con altezza > di 24 m non è più classificabile a prova di fumo ma viene in qualche modo “declassata”, per i piani a quota superiore a 24 m, a via d’esodo “protetta”.
Perché tale modifica risulta determinate ai fini dell’esodo?
Con la pubblicazione del D.M. 03.08.2015 era stata inserita la “Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali e verticali” (paragrafi S.4.8.4 orizzontali e S.4.8.7 verticali, sostituiti nel nuovo codice dal paragrafo S.4.8.6) che consiste nel rendere indisponibile una via di esodo alla volta per verificare che le restanti vie di esodo indipendenti abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
Al paragrafo S.4.8.6 del “nuovo” codice è precisato che le vie di esodo a prova di fumo aventi caratteristiche di filtro sono da considerarsi sempre disponibili e non devono essere sottoposte a verifica di ridondanza se non eventualmente a seguito di valutazioni più restrittive da parte del progettista.
Ne consegue che le scale di sicurezza esterne al servizio di edifici aventi altezza superiore a 24 m non potranno essere più considerate sempre disponibili, in quanto non più equiparabili a vie d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro e saranno assoggettate alla verifica di ridondanza.
Analogamente le scale interne per essere escluse dalla verifica di ridondanza dovranno essere a prova di fumo, cioè accessibili da filtri a prova di fumo. Anche in questo caso, come accennato in premessa, il “nuovo” codice ha apportato delle modifiche alla definizione di filtro a prova di fumo nell’ottica di rendere realmente efficace lo smaltimento degli affluenti che eventualmente vi entrassero.
Prima di evidenziare con un esempio esplicativo le ripercussioni progettuali conseguenti alla nuova definizione di scale esterna, occorre chiarire che ai fini della verifica di ridondanza escludendo una via di esodo alla volta (considerandola indisponibile) le altre devono risultare indipendenti tra loro così come definito al paragrafo S.4.8.1.
In particolare nel nostro caso, per le vie di esodo verticali (Paragrafo S.4.8.4), si considerano indipendenti le seguenti coppie di vie di esodo:
- se inserite in compartimenti distinti, oppure qualora almeno una delle due sia via d’esodo esterna. Risultano indipendenti tra loro due scale d’esodo protette distinte, una scala d’esodo protetta ed una senza protezione, due scale d’esodo senza protezione ma inserite in compartimenti verticali distinti, una scala senza protezione ed una scala esterna oppure due scale esterne;
- non protette, inserite nello stesso compartimento, alle seguenti condizioni:
a) ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti;
b) nessun piano servito si trovi a quota c) nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco;
Il massimo dislivello, tra tutti i piani serviti dalle vie d’esodo verticali non protette del compartimento, deve essere
- È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradoni o inclinato, a condizione che le vie d’esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.
Si precisa inoltre che per una corretta verifica della larghezza minima delle vie di esodo verticali occorrerà definire se si tratta di esodo simultaneo o a fasi secondo le indicazioni del Paragrafo S.4.8.8.
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Articolo pubblicato grazie alla collaborazione del Green Building Council Italia (GBC Italia)
Polistudio A.E.S. è associata a GBC Italia
Antincendio
Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi