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Il Sismabonus resta un classico: dal 50 all'85%, vademecum sull'incentivo per il miglioramento sismico

Il Sismabonus classico, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, consente una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ma la detrazione sale con riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e se i lavori vengono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Il Superbonus è ormai 'alla frutta', al netto di quanto 'salvato' dall'ultimo decreto 212/2023, e quindi, oltre all'Ecobonus e al Bonus Ristrutturazioni (fisso), l'altra grande agevolazione che scade in questo 2024 è il Sismabonus.

Vediamo di riepilogare, brevemente, le principali caratteristiche di questo bonus edilizio che va dal 50% all'85% e per il quale, però, non è più prevista la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura (o meglio: non è prevista per titoli edilizi depositati dal 17 febbraio 2023 in poi), in virtù della stretta operata in materia dal DL Cessioni.

 

Sismabonus: cos'è, per quali tipi di interventi, chi ne può beneficiare

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, i contribuenti che eseguono interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L'agevolazione, introdotta dall'art.16 comma 1-bis del DL 63/2013, deve quindi riguardare interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” che vengono realizzati rispettivamente secondo queste  modalità:

  1. demolizione e ricostruzione (attenzione: l'opera deve ricadere nell'alveo della ristrutturazione edilizia ex art.3 lett.d) dpr 380/2001 e non della nuova costruzione, ma dall'avvento del DL 76/2020 - cd. Semplificazioni, il perimetro si è allargato non di poco, soprattutto in zone non vincolate, ricomprendendo anche gli interventi che portano a sagome, prospetti, sedime e planimetrie differenti rispetto a ciò che c'era prima, mentre le regole cambiano nelle zone sottoposte a vincolo. Per questo, si rimanda alle regole del Testo Unico Edilizia);
  2. interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
  3. interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

L'agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

 

Le percentuali di detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

In caso di edifici condominiali, il tetto massimo andrà moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Quindi, riassumendo, la detrazione Sismabonus sarà del:

  • 50% con miglioramento dell'unità immobiliare senza ‘salto’ di classe di rischio sismico;
  • 70% con riduzione di una classe di rischio;
  • 80% con riduzione di due classi di rischio;
  • 75% con riduzione di una classe di rischio per lavori su parti condominiali;
  • 85% con riduzione di due classi di rischio per lavori su parti condominiali.

 

L'Ecosismabonus

Se si effettuano spese per il Sismabonus sulle parti comuni dei condomini con contemporanea riqualificazione energetica, si può ottenere il cd. Ecosismabonus, con detrazione dell’80 o dell’85% (a seconda che si scali di 1 o due classi sismiche).

Il limite di spesa agevolabile sale a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio.

In questo caso, si può detrarre la spesa in 10 anni.

 

Il Supersismabonus nei condomini col decalage

Come il SuperEcobonus, anche il SuperSismabonus è ancora 'prendibile', nei condomini (lavori sulle parti comuni di edifici condominiali), per le spese sostenute nel 2024 e 2025 rispettivamente però al 70 e 65%.

 

Le classi di rischio sismico

Per la valutazione della classe di rischio sismico, anche se non più legato all’importo del beneficio, valgono Le “Linee guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni” (decreto n.58 del 28/02/2017 del M.I.T. e s.m.i.- che introduce la classificazione del rischio sismico per le costruzioni basata su 8 Classi di Rischio.

Per valutare la classe, che vale per l’intero edificio e si applica a tutte le sue Unità Iimmobiliari (U.I.), sono stati introdotti due metodi di calcolo che si basano sulla determinazioni di grandezza (PAM- Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza).

 

Le asseverazioni obbligatorie

Il DM Asseverazioni stabilisce che è obbligatorio asseverare gli interventi di riduzione del rischio sismico, ovverosia uno degli adempimenti necessari ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione
del rischio sismico.

Si tratta dell'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

E' stata 'istituita' dall'art.16 comma 1-quater del DL 63/2013 e definita nelle sue specifiche, dapprima, dal DM 58 del 28 febbraio 2017, cd. linee guida per la classificazione del rischio sismico in ottica Sismabonus.

Dentro questo provvedimento del MIT erano presenti due allegati:

  • l’allegato A con le Linee guida classificazione rischio sismico costruzioni;
  • l’allegato B contenente il modello di asseverazione del progettista.

NB - L'asseverazione infedele da diritto all'Erario di disconoscere l'agevolazione.

 

Bonifico parlante

Attenzione perché, come per il Bonus Ristrutturazioni, bisogna effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale "parlante".

Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

 

La documentazione utile

Ecco un elenco dei documenti utili per usufruire della detrazione o da esibire in caso di controlli del Fisco:

  • comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; in essa deve risultare la data di inizio dei lavori;
  • abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di abilitazioni,
  • autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  • bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento) - bonifico parlante;
  • fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi;
  • altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d’acconto operate sui compensi, dell’imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  • copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
  • atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

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