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Codice Appalti: il ruolo del R.U.P. e del Responsabile di fase nel D.Lgs. 36/23

Il D.Lgs. 36/23 ridefinisce il ruolo del R.U.P., trasformandolo in Responsabile Unico del Progetto, e introduce la figura del Responsabile di Fase. L’articolo analizza requisiti, compiti e relazioni tra queste figure per garantire la corretta gestione e il successo degli appalti pubblici.

Il D.Lgs. 36/23 ha modificato la definizione di R.U.P., passando dal “Responsabile Unico del Procedimento” del D.Lgs. 50/16 all’attuale “Responsabile Unico del Progetto”.

Inoltre, il D.Lgs. 36/23 ha introdotto la figura del “responsabile di fase”, a supporto del R.U.P. nelle varie fasi nelle quali si articola l’iter dell’appalto.

Il R.U.P., anche alla luce dell’introduzione della figura del “responsabile di fase” mantiene, comunque, la responsabilità finale della realizzazione del progetto. In questo articolo si analizzeranno le figure del R.U.P. e del Responsabile di Fase in materia di lavori e di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.

 

Il R.U.P. nel D.Lgs. 36/23

Il R.U.P. è una figura di riferimento nel panorama dei contratti pubblici e, più in generale, del procedimento amministrativo. La figura del R.U.P., prima Responsabile Unico del Procedimento e, poi, Responsabile Unico del Progetto, ha subito molteplici cambiamenti per via delle modifiche alla normativa che si sono susseguite dalla sua introduzione, avvenuta con la L. 241/90.

 

La figura del R.U.P.

Il D.Lgs. 36/23, all’art. 15, sancisce che la Stazione Appaltante, o l’Ente Concedente, nomina il R.U.P., ossia il Responsabile Unico del Procedimento. Questa nomina avviene con il primo atto relativo all’intervento oggetto di realizzazione. La Corte Costituzionale ha sentenziato l’unicità della figura del R.U.P.. Non vi possono essere due o più Responsabili Unici del Progetto.

Il R.U.P. ha la responsabilità di assicurare il compimento dell’intervento, nei modi e nei termini previsti.

Nel previgente codice degli appalti, D.Lgs. 50/16, il R.U.P., allora “Responsabile Unico del Procedimento”, rivestiva un ruolo chiave per la gestione dell’appalto, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento era incaricato di assicurare la conformità alla normativa e di vigilare sul processo di esecuzione dell’opera.

La figura del Responsabile Unico del Progetto, introdotta dal D.Lgs. 36/23, mantiene, comunque, le responsabilità precedentemente attribuite al Responsabile Unico del Procedimento, ma acquisisce un ruolo di coordinamento tra le figure ed i procedimenti necessari per addivenire al completamento dell’opera nei modi e nei termini preventivati.

Con il D.Lgs. 36/23 il R.U.P. acquisisce anche funzioni paragonabili a quelle del project manager.

Il D.Lgs. 36/23 ha introdotto la figura di “responsabile di fase”, ossia una figura di supporto al R.U.P., che lo coadiuva nelle specifiche fasi dell’appalto, siano esse tecniche o amministrative.

L’ANAC si è pronunciata con parere di funzione consultiva n. 57, il 6 novembre 2024 in merito ai requisiti ed ai compiti previsti per il R.U.P.

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I requisiti del R.U.P.

All’interno dell’All. I.2 D.Lgs. 36/23 si trovano i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di R.U.P.

Il R.U.P. è un tecnico in possesso di titoli di studio attinenti alla materia di affidamento e può essere inquadrato anche come figura non dirigenziale.

Al R.U.P. è richiesta adeguata esperienza nello svolgimento di attività similari a quelle oggetto di affidamento per quanto riguarda la natura, il valore e il grado di complessità.

Gli anni di esperienza richiesti al R.U.P. abilitato all’esercizio della libera professione variano da uno, per i contratti di importo inferiore a 1.000.000,00 € a cinque, per contratti di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, pari a 5.538.000,00 € per quanto concerne i lavori. Nel caso in cui il tecnico non sia abilitato all’esercizio della libera professione è richiesta, indiscriminatamente, l’esperienza quinquennale.

  

I compiti del R.U.P.

Il ruolo del R.U.P. è strettamente connesso al principio del risultato, sancito dal D.Lgs. 36/23: il R.U.P., avendo ampi spazi di manovra, gestisce le risorse allocate nell’ambito dello stanziamento ed è chiamato a garantire il completamento dell’appalto nel rispetto delle modalità prestabilite.

È, dunque, direttamente responsabile dell’esito finale. Il R.U.P. può avvalersi di uno o più “responsabili di fase”, delegando a loro uno o più degli adempimenti richiesti, mantenendone, comunque, la responsabilità finale.

  

I compiti nella fase di affidamento

Il R.U.P., come dettagliato dall’All. I.2, all’art. 7, ha i seguenti compiti nella fase di affidamento:

  • acquisisce il Codice Unico del Progetto;
  • effettua una ricognizione ed una verifica della documentazione amministrativa relativa all’intervento;
  • verificare la congruità delle offerte, in caso di aggiudicazione effettuata con il criterio del minor prezzo;
  • procede con la verifica delle offerte risultate anormalmente basse;
  • dispone le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
  • svolge, nel caso di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tutte le attività che non implichino poteri valutativi e discrezionali;
  • nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il R.U.P. procede con la valutazione delle offerte economiche;
  • quando il R.U.P., alla luce dell’ordinamento interno della Stazione Appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno da volontà di quest’ultima, adotta il provvedimento finale di aggiudicazione,
  • acquisisce il Codice Identificativo di Gara.

  

I compiti nella fase di esecuzione

Il R.U.P., come dettagliato dall’All. I.2, all’art. 8, ha i seguenti compiti nella fase di esecuzione:

  • impartisce al D.L., mediante idonee disposizioni di servizio, le istruzioni necessarie per garantire il regolare svolgimento dei lavori;
  • incarica il Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori, apponendo una firma per presa visione sull’apposito verbale;
  • unitamente al D.L. ed al C.S.E. vigila sul corretto svolgimento dei lavori e sul rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • adotta gli atti che si rendono necessari alla luce delle eventuali segnalazioni del D.L. e/o del C.S.E.,
  • ricopre, ope legis, il ruolo di responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/08 art. 90, ossia è responsabile dell’adozione del P.S.C. ex art. 91 D.Lgs. 81/08, della nomina del C.S.P. e del C.S.E. e dell’invio della notifica preliminare ex art. 99,
  • tiene conto delle eventuali integrazioni da apportare al P.S.C. su proposta delle imprese appaltatrici e/o esecutrici,
  • trasmette al competente organo della S.A., sentito il D.L., la proposta del C.S.E. relativa alla sospensione, all’allontanamento di operatori economici dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
  • unitamente al D.L. accerta che le prestazioni oggetto di avvalimento siano svolte direttamente dall’impresa ausiliaria;
  • autorizza, anche su proposta del D.L., varianti e modifiche contrattuali;
  • approva, vistando l’apposito verbale, i prezzi relativi alle lavorazioni in variante determinati in contraddittorio tra il D.L. e l’appaltatore;
  • irroga le penali per il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali,
  • ordina, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, la sospensione dei lavori;
  • conseguentemente dispone la ripresa dei lavori;
  • procede con la definizione dell’accordo bonario per appianare le controversie che, eventualmente, possono occorrere,
  • dispone la risoluzione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti,
  • vista la documentazione che compone la contabilità delle opere rilascia, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, il certificato di pagamento;
  • rilascia il certificato di esecuzione dei lavori,
  • vigila ed è responsabile sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

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All'interno si tratterà della figura del Responsabile di Fase nel D.Lgs. 36/23.

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