Il rischio elettrico nei cantieri edili: leggi e normative
Il presente articolo partendo da una sintetica analisi del fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni, cui a pieno titolo i cantieri edili appartengono, richiama i contenuti principali delle più importanti disposizioni di legge e delle norme tecniche vigenti riguardanti il rischio elettrico nei cantieri edili.
Analisi sintetica del fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni
Il settore delle Costruzioni è tra i più attenzionati per l’elevata rischiosità legata ad attività che comportano: sforzo fisico non indifferente (trasporto di carichi pesanti, lavoro in posizioni scomode, permanenza in piedi a lungo), lavori eseguiti in ambienti poco agevoli, spesso all’aperto e talvolta in condizioni climatiche avverse.
Il settore si caratterizza frequentemente per la presenza di più ditte, il cui coordinamento può talvolta non essere di facile attuazione, nonché dall’utilizzo di attrezzature e di macchine più disparate (apparecchiature di sollevamento, macchine movimento terra, ecc.), fattori che indubbiamente contribuiscono a rendere l’ambiente di lavoro a maggior rischio infortunistico.
Secondo i dati forniti dall’INAIL1, nel 2021 gli infortuni sul lavoro del settore sono stati 38.541, in aumento del 17,7% rispetto al 2020, a fronte di una contrazione di quelli dell’Industria e servizi del 6,2%. Relativamente agli infortuni mortali, Il settore si colloca al secondo posto in valore assoluto dopo il manifatturiero e, per il 2021, conteggia 196 decessi - il 3% in meno rispetto all’anno precedente - calo inferiore a quello dell’Industria e servizi (20,7%). L’incidenza dei decessi sulle denunce del settore risulta la più elevata tra tutti i comparti dell’Industria e servizi.
La maggior parte degli infortuni avviene (secondo la suddivisione adottata da Ateco) nei “Lavori di costruzione specializzati”: (demolizione, preparazione del cantiere, rifinitura dell’edificio, impiantistica elettrica, idraulica, ecc.). Dalle statistiche risulta che la maggior parte degli eventi lesivi è dovuta a cause diverse dal rischio elettrico (vedasi Figura.1). I dati disponibili evidenziano che la quota di infortuni riconducibile al rischio elettrico non è affatto trascurabile. Talvolta la causa principale dell’infortunio non è correttamente codificata. Si consideri per esempio un infortunio per caduta dall’alto che in prima istanza sembrerebbe estraneo al rischio elettrico.
L’infortunato potrebbe invece essere caduto per una reazione muscolare incontrollata, indotta dal passaggio della corrente elettrica nel corpo a seguito di elettrocuzione. Altri esempi riguardano le lesioni a causate dall’ azionamento intempestivo di attrezzature o macchine, dovuto a guasti nei circuiti elettrici di comando o di alimentazione non correttamente progettati e realizzati. Altri esempi riguardano gli infortuni causati da esplosioni o incendi in luoghi con presenza di sostanze infiammabili, materiali esplosivi o atmosfere esplosive, la cui sorgente di innesco è di origine elettrica.
Nella statistica relativa alla distribuzione degli infortuni con esito fatale, accaduti nell’arco temporale 2002-2012 e analizzati dal Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, il contatto elettrico diretto, ad esempio, è al settimo posto nella graduatoria delle varie tipologie di infortunio, con 168 casi su un totale di oltre 4000.
Dalle informazioni presenti in banca dati emerge che nel 62% dei casi l’infortunato operava nel settore delle costruzioni (Figura 2) e che quasi la metà degli infortuni ha avuto luogo in un cantiere destinato ad opere di costruzione, demolizione o generica manutenzione.
L’ analisi ha consentito, inoltre, di evidenziare come solo il 30% di eventi infortunistici dovuti a contatto elettrico diretto sia attribuibile ad attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici o parti di essi. In circa il 70% dei casi, infatti, risulta che il lavoratore vittima di infortunio fosse occupato in tutt’altro genere di attività lavorativa durante la quale è avvenuto un contatto fortuito con linee elettriche.
Sempre secondo i dati forniti da INAIL (Figura.3) è possibile rilevare come i problemi di sicurezza dovuti alla presenza di elettricità e linee elettriche incidano nel settore delle costruzioni in percentuale più che doppia rispetto agli altri settori.
Dati, studi ed analisi reperibili in letteratura indicano che la maggior parte degli infortuni si verifica nei cantieri di piccole dimensioni. Il dato che emerge evidenzia che la principale causa di infortuni elettrici, con esito mortale, è attribuibile all’utilizzo di attrezzature tipiche dei cantieri quali betoniere e simili, apparecchi di sollevamento, prese a spina, contatto con conduttori elettrici attivi, tra cui le linee aeree.
I principali riferimenti legislativi e normativi relativi al rischio elettrico nei cantieri
I principali riferimenti legislativi e normativi riguardanti il rischio elettrico nei cantieri sono:
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Il D.lgs. 81/08 ha abrogato i precedenti DPR 547/55 e D.lgs. 626/94 riunendo in un unico testo i principi generali di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica sono trattati essenzialmente dal Capo III del Titolo III, negli articoli che vanno dall’art.80 all’art.86.
Titolo III - Capo III- impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 – Verifiche e controlli
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Anche per i rischi di natura elettrica, al comma 2 dell’art. 80, è prevista una valutazione dei rischi, il datore di lavoro esegue la valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
- Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
- Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
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All'interno l'analisi delle altre leggi e della Guida CEI 64-17.
1Denunce di infortuni-Dati aggiornati al 30/04/2022
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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