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Il regime “supersemplificato”

Possono aderire al regime “supersemplificato” i professionisti (e gli imprenditori individuali) che non possiedono tutte le caratteristiche richieste per poter applicare il regime dei minimi.

Il decreto legge n. 98/11 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, un regime contabile agevolato – definito “supersemplificato” dalla stampa specializzata, – rivolto ai contribuenti che non possono applicare il regime dei minimi, di cui si è diffusamente trattato in precedenti contributi.
Possono aderire al regime “supersemplificato” i professionisti (e gli imprenditori individuali) che non possiedono tutte le caratteristiche richieste per poter applicare il regime dei minimi, cioè coloro i quali, benché:
a) nell’anno solare precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore ad euro 30.000;
  2. non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
  3. non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;

b) nel triennio solare precedente non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro;
c) siano soggetti residenti in Italia;
d) non si avvalgano di regimi speciali a fini IVA;
e) non partecipino a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che aderisco al regime della “piccola trasparenza” di cui all’articolo 116 del D.P.R. 917/86;
f) non effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili;
non hanno tuttavia gli ulteriori requisiti di cui ai commi 1 e 2, art. 27 del D.L. 9/11 dunque:

- hanno esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della professione, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, oppure
- la professione esercitata costituisce altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ovvero
- hanno iniziato l’attività prima del 2008.